(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                 Garante dei diritti degli studenti 
 
    1.   Il   Garante   dei    diritti    degli    studenti    vigila
sull'imparzialita' e sulla trasparenza delle attivita'  didattiche  e
di quelle ad essa connesse nonche' dei servizi rivolti agli studenti,
sulla corretta applicazione della normativa relativa alla  didattica,
al diritto allo studio e alla carriera degli studenti. 
    2. Il Garante  esercita  le  proprie  funzioni  anche  attraverso
richieste di informazioni  e  proposte  inoltrate  direttamente  agli
uffici  responsabili;  puo'  segnalare   direttamente   agli   organi
dell'Universita'  disfunzioni,  carenze  ed   eventuali   abusi   nei
confronti degli studenti. 
    3. Il Garante vigila affinche'  vengano  adottate  le  necessarie
misure  a  tutela  della  rappresentanza  studentesca  negli   organi
accademici. 
    4. Il Garante e' nominato dal Senato accademico su  proposta  del
Rettore, sentito il Consiglio degli studenti,  fra  soggetti  esterni
all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa,
di imparzialita' e di indipendenza di giudizio; dura  in  carica  tre
anni e puo' essere immediatamente riconfermato per una sola volta.