Art. 46 
 
 
       Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
dopo il comma 5-bis (( e' aggiunto il seguente )): 
  «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono  all'attivita'  di
vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa  da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di
riscontro  del  comportamento  elusivo  da  parte  dell'autorita'  di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica  alle  irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in
sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni
attivita'.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (Norme  in  materia  di
          riordino della vigilanza sugli enti cooperativi,  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 1,  della  L.  3  aprile  2001,  n.  142
          (Revisione della legislazione in materia  cooperativistica,
          con  particolare  riferimento  alla  posizione  del   socio
          lavoratore), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236. 
              - Si riporta l'art. 10 della L. 23 luglio 2009,  n.  99
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.: 
              "Art. 10. (Societa' cooperative) 
              1. All'art. 2511 del codice  civile,  dopo  le  parole:
          «con  scopo  mutualistico»  sono  aggiunte   le   seguenti:
          «iscritte presso l'albo delle societa' cooperative  di  cui
          all'art. 2512, secondo comma, e  all'art.  223-sexiesdecies
          delle disposizioni per l'attuazione del presente codice». 
              2. La presentazione della comunicazione  unica  di  cui
          all' art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, all'ufficio del registro  delle  imprese  determina,
          nel caso di impresa  cooperativa,  l'automatica  iscrizione
          nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'art. 2512,
          secondo   comma,   del    codice    civile    e    all'art.
          223-sexiesdecies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice civile e disposizioni transitorie, di cui  al  regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma  6
          del presente articolo. 
              3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro
          delle  imprese  trasmette  immediatamente  all'albo   delle
          societa' cooperative la  comunicazione  unica,  nonche'  la
          comunicazione   della    cancellazione    della    societa'
          cooperativa dal registro  o  della  sua  trasformazione  in
          altra forma societaria per  l'immediata  cancellazione  dal
          suddetto albo. 
              4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione
          del possesso del requisito di cui all'art. 2513 del  codice
          civile,  comunicano  annualmente  le  notizie  di  bilancio
          all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo  delle
          societa' cooperative con gli strumenti informatici  di  cui
          all'art.   223-sexiesdecies    delle    disposizioni    per
          l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,
          di cui al  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  come
          modificato dal comma 6 del presente articolo. 
              5. Il terzo comma dell'art. 2515 del codice  civile  e'
          abrogato. 
              6.  All'art.  223-sexiesdecies,  primo   comma,   delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30  marzo
          1942, n. 318, le parole: «depositare i  bilanci  attraverso
          strumenti di  comunicazione  informatica»  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   «comunicare   annualmente    attraverso
          strumenti  di  comunicazione  informatica  le  notizie   di
          bilancio, anche ai fini della  dimostrazione  del  possesso
          del  requisito   di   cui   all'art.   2513   del   codice,
          all'amministrazione  presso  la  quale  e'  tenuto  l'albo.
          L'omessa  comunicazione   comporta   l'applicazione   della
          sanzione amministrativa  della  sospensione  semestrale  di
          ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto  di  assumere
          nuove eventuali obbligazioni contrattuali». 
              7. All'art. 1 della legge 17 luglio 1975,  n.  400,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: «La  vidimazione  del
          registro di cui  all'  art.  38,  primo  comma,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
          e'  effettuata  in  forma  semplificata  dalla  camera   di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          territorialmente competente». 
              8.  All'art.  2545-octies  del   codice   civile   sono
          aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   commi:   «Qualora   la
          cooperativa abbia  perso  la  qualifica  di  cooperativa  a
          mutualita'  prevalente  per  il  mancato   rispetto   della
          condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, l'obbligo di
          cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la
          cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie  di
          cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti  finanziari.  In
          tutti  i  casi  di  perdita  della  citata  qualifica,   la
          cooperativa  e'  tenuta  a  segnalare  espressamente   tale
          condizione  attraverso  gli  strumenti   di   comunicazione
          informatica  previsti  dall'art.   223-sexiesdecies   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  presente  codice.  Lo
          stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in  cui
          le risultanze contabili relative al primo  anno  successivo
          alla perdita della detta qualifica  evidenzino  il  rientro
          nei parametri della mutualita' prevalente. In seguito  alle
          predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e'
          tenuto l'albo  delle  societa'  cooperative  provvede  alla
          variazione della sezione di  iscrizione  all'albo  medesimo
          senza  alcun  ulteriore  onere  istruttorio.   L'omessa   o
          ritardata comunicazione della perdita  della  qualifica  di
          cooperativa   a   mutualita'   prevalente   e'    segnalata
          all'amministrazione finanziaria e  comporta  l'applicazione
          della sanzione amministrativa della sospensione  semestrale
          di  ogni  attivita'  dell'ente,  intesa  come  divieto   di
          assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali». 
              9. All'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
          220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Ferme le specifiche disposizioni  civilistiche,
          gli   uffici   amministrativi   preposti   alla   vigilanza
          cooperativa ai  sensi  dei  commi  precedenti  assolvono  i
          compiti   loro   affidati   dalla   legge    esclusivamente
          nell'interesse pubblico». 
              10. 
              11. Al  comma  2,  secondo  periodo,  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 2  agosto  2002,  n.  220,  la  parola:
          «amministrativa» e' sostituita dalla seguente:  «esclusiva»
          e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di
          altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse. 
              12.  Dopo  il  comma  5  dell'art.   12   del   decreto
          legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
          «5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo
          non  ottemperano,  entro  il  termine   prescritto,   anche
          parzialmente alla diffida impartita in sede  di  vigilanza,
          salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata  la
          sanzione della sospensione  semestrale  di  ogni  attivita'
          dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove  eventuali
          obbligazioni contrattuali». 
          13.  All'art.  223-septiesdecies  delle  disposizioni   per
          l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,
          di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,  le  parole:
          «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.".