Art. 46 
 
Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della
                           spesa pubblica 
 
  1. Le Regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  introdotti   dal   presente
decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto
previsto nei commi 2 e 3. 
  2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228: 
  a)  la  tabella  indicata  alla  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                                   »; 
  b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per l'anno  2014
la proposta di Accordo di cui  al  periodo  precedente  e'  trasmessa
entro il 30 giugno 2014.». 
  3. Il comma 526 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente: 
  «526. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017. Fino all'emanazione delle norme  di  attuazione  di  cui  al
predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  secondo  gli   importi
indicati,  per  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  provincia
autonoma, nella tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                                   »; 
  4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3  possono  essere
modificati,  ad  invarianza  di  concorso  complessivo  alla  finanza
pubblica,  mediante  accordo  tra  le  regioni  e  province  autonome
interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'  recepito  con
successivo decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
predetto accordo puo' tener conto dei tempi  medi  di  pagamento  dei
debiti e del ricorso agli  acquisti  centralizzati  di  ciascun  ente
interessato. 
  5. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147 e' abrogato. 
  6. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente  decreto
e  a  valere  sui  risparmi  derivanti  dalle  disposizioni  ad  esse
direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117,  comma  secondo,
della Costituzione, assicurano un contributo  alla  finanza  pubblica
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di  spesa  e  per
importi  proposti  in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
province autonome medesime, tenendo  anche  conto  del  rispetto  dei
tempi di  pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire  con  Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  31
maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed  entro  il  31  ottobre
2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza  di  tale
Intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottarsi,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti  di  spesa  ed
attribuiti alle singoli regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e
sono eventualmente rideterminati i  livelli  di  finanziamento  degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da
parte dello Stato. 
  7.  Il  complesso  delle  spese  finali  espresse  in  termini   di
competenza eurocompatibile di ciascuna regione a  statuto  ordinario,
di cui al comma 449-bis (( dell'articolo 1 )) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal  2014  al  2017,
tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6.