Art. 46 
 
                    Perdite d'esercizio anno 2016 
 
  1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che  hanno  sede  o  unita'
locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo  1,  le  perdite
relative all'esercizio in corso alla data del 31  dicembre  2016  non
rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei  quattro
esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli  articoli  2446,
2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2446,
          2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del  codice
          civile: 
              «Art. 2446 (Riduzione  del  capitale  per  perdite).  -
          Quando risulta che il capitale e'  diminuito  di  oltre  un
          terzo in conseguenza di perdite, gli  amministratori  o  il
          consiglio di gestione,  e  nel  caso  di  loro  inerzia  il
          collegio sindacale ovvero  il  consiglio  di  sorveglianza,
          devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per   gli
          opportuni   provvedimenti.   All'assemblea   deve    essere
          sottoposta  una  relazione  sulla  situazione  patrimoniale
          della societa', con le osservazioni del collegio  sindacale
          o  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione.   La
          relazione e le osservazioni devono  restare  depositate  in
          copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
          precedono l'assemblea, perche'  i  soci  possano  prenderne
          visione.  Nell'assemblea  gli  amministratori  devono  dare
          conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
          relazione. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita a meno di un terzo, l'assemblea  ordinaria  o  il
          consiglio di sorveglianza che approva il bilancio  di  tale
          esercizio deve ridurre il  capitale  in  proporzione  delle
          perdite accertate.  In  mancanza  gli  amministratori  e  i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
              Nel caso in cui le azioni emesse dalla  societa'  siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'art. 2436.». 
              «Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di  sotto
          del limite legale.). - Se, per la perdita di oltre un terzo
          del capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del  minimo
          stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio
          di gestione e, in caso di loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa'.». 
              «Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite).  -
          Quando risulta che il capitale e'  diminuito  di  oltre  un
          terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  dei  soci  per  gli
          opportuni provvedimenti. 
              All'assemblea  deve  essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa', con le osservazioni nei casi  previsti  dall'art.
          2477 del collegio sindacale o del  soggetto  incaricato  di
          effettuare  la  revisione  legale  dei  conti.  Se   l'atto
          costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
          e delle osservazioni  deve  essere  depositata  nella  sede
          della societa' almeno  otto  giorni  prima  dell'assemblea,
          perche' i soci possano prenderne visione. 
              Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
          fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
          prevista nel precedente comma. 
              Se entro l'esercizio successivo la perdita non  risulta
          diminuita  a  meno  di  un  terzo,  deve  essere  convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'art. 2477 devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
              Il   tribunale,   anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
              Si  applica,  in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'art. 2446.». 
              «Art. 2482-ter (Riduzione del capitale al  disotto  del
          minimo legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo  del
          capitale, questo si riduce al disotto del minimo  stabilito
          dal numero 4) dell'art.  2463,  gli  amministratori  devono
          senza  indugio  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la
          riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo  aumento  del
          medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. 
              E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare   la
          trasformazione della societa'.». 
              «Art. 2484 (Cause di scioglimento). - Le  societa'  per
          azioni, in  accomandita  per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata si sciolgono: 
              1) per il decorso del termine; 
              2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per  la
          sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo (c.c.  2272,  n.
          2, 2328, n. 3), salvo che l'assemblea,  all'uopo  convocata
          senza  indugio,  non  deliberi   le   opportune   modifiche
          statutarie; 
              3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea; 
              4) per la riduzione del capitale al disotto del  minimo
          legale,  salvo  quanto  e'  disposto  dagli  artt.  2447  e
          2482-ter; 
              5) nelle ipotesi previste  dagli  artt.  2437-quater  e
          2473; 
              6) per deliberazione dell'assemblea; 
              7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo  o
          dallo statuto. 
              La societa' inoltre si  scioglie  per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
              Gli effetti dello scioglimento  si  determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
              Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono  altre
          cause  di  scioglimento,   essi   devono   determinare   la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.». 
              «Art.  2545-duodecies  (Scioglimento).  -  La  societa'
          cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),
          2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonche' per la  perdita
          del capitale sociale.».