Art. 47 
               (Trattamenti per ragioni di giustizia) 
 
   1. In caso di trattamento  di  dati  personali  effettuato  presso
uffici giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il  Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di  autogoverno  e  il
Ministero della giustizia, non si applicano,  se  il  trattamento  e'
effettuato per ragioni di giustizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice: 
     a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45; 
     b) articoli da 145 a 151. 
   2. Agli effetti del presente codice si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che, in materia di trattamento giuridico ed economico  del  personale
di  magistratura,  hanno  una  diretta   incidenza   sulla   funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari.
Le medesime  ragioni  di  giustizia  non  ricorrono  per  l'ordinaria
attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o  strutture,
quando  non  e'  pregiudicata  la  segretezza  di  atti  direttamente
connessi alla predetta trattazione.