Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di    tutela    indiretta    e    ricorso
                           amministrativo

   1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta
e'  notificato  al  proprietario,  possessore o detentore a qualsiasi
titolo  degli  immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Il  provvedimento  e' trascritto nei registri immobiliari e ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
   3.  Avverso  il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta  e'  ammesso  ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo
16.   La   proposizione   del  ricorso,  tuttavia,  non  comporta  la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.