(Convenzione-art. 47)
  Articolo 47 - Applicazione territoriale 
 
  1. Tutti gli Stati aderenti o  la  Comunita'  Europea  possono,  al
momento della firma o al momento della notifica del proprio strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare
il territorio ove la presente Convenzione verra' applicata. 
  2. Tutte le Parti potranno in  qualsiasi  momento  successivo,  per
mezzo di una dichiarazione indirizzata  al  Segretario  Generale  del
Consiglio   d'Europa,   estendere   l'applicazione   della   presente
Convenzione  ad  ogni   altro   territorio   indicato   nella   detta
dichiarazione,  territorio  delle  cui  relazioni  internazionali  e'
responsabile ed e' autorizzata ad assumere impegni  a  suo  nome.  La
Convenzione  entrera'  in  vigore,  per  quanto  attiene   a   questo
territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza  di  un
periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della dichiarazione
da parte del Segretario Generale. 
  3. Qualsivoglia dichiarazione fatta in  virtu'  dei  due  paragrafi
precedenti potra', per quanto attiene tutti i territori  indicati  da
questa dichiarazione, venire ritirata mediante  notifica  indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa.  Detto  ritiro  avra'
effetto il primo giorno del  mese  successivo  alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della  notifica  da
parte del Segretario Generale.