Art. 47
                             (Trasporti)
1.  Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decreto del
   Presidente  della  Repubblica  n.  128  del  1959,  il   direttore
   responsabile  predispone  le  misure  necessarie affinche' i mezzi
   semoventi e gli  impianti  di  trasporto  siano  posti  in  opera,
   utilizzati  e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la
   sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne  fanno
   uso o che si trovano in loro prossimita'.
2.  I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi
   in opera in maniera  corretta  ed  utilizzati  secondo  istruzioni
   scritte del direttore responsabile.