Art. 47 
 
       Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - 
                  modifiche alla legge n. 717/1949 
 
  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le  Regioni,  le
Province, i Comuni e tutti gli altri Enti  pubblici,  che  provvedano
all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici  devono
destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una  quota
della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle  seguenti
percentuali: 
      due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
      un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni; 
      0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti  milioni
di euro.»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Sono escluse  da
tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici  destinati  ad
uso industriale o di  edilizia  residenziale  pubblica,  sia  di  uso
civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi  uso  destinati,
che importino una spesa non superiore a un milione di euro.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.