Art. 47 Validazione temporale con marca temporale 1. Una evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta. 2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di: a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dal presente decreto; b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 48 e 51; c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla lettera b). 3. L'evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale puo' essere costituita da un insieme di impronte.