Art. 47 
 
Concorso delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni alla
                   riduzione della spesa pubblica 
 
  1. Le province e le citta' metropolitane,  a  valere  sui  risparmi
connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche'  in
considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,
nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente  del  Consiglio
di cui al comma 92 dell'articolo 1  della  medesima  legge  7  aprile
2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza  pubblica  pari  a
444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di  euro
per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016
e 2017 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna provincia e  citta'
metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro
dell'interno da emanare entro il termine del 30  giugno,  per  l'anno
2014, e del 28 febbraio per  gli  anni  successivi,  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) per quanto  attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 340 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al presente decreto; 
  b) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di un milione di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero di autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
comunicato annualmente al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
della Funzione Pubblica; 
  c) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  14,
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
  3. Gli importi e i  criteri  di  cui  al  comma  2  possono  essere
modificati  per  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana,   a
invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il (( 30 giugno )), per l'anno 2014  ed  entro
il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla  base  dell'istruttoria
condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure  connesse
all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto  dei  tempi
medi  di  pagamento  dei  debiti  e   del   ricorso   agli   acquisti
centralizzati di ciascun ente.  Decorso  tale  termine  la  riduzione
opera in base agli importi di cui al comma 2. 
  4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e
3, entro il mese di  luglio,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal
Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  Entrate,  attraverso   la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  provvede  al  recupero  delle
predette  somme  nei  confronti  delle  province   e   delle   citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo
gettito alle province medesime. 
  5. Le province e  le  citta'  metropolitane  possono  rimodulare  o
adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente,  al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 2. 
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  al
comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a  seguito
del trasferimento delle risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere
trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello  stesso  articolo  1,
tra  le  Province,  le  citta'  metropolitane  e   gli   altri   Enti
territoriali  interessati,  stabilisce  altresi'  le   modalita'   di
recupero delle somme di cui ai commi precedenti. 
  7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e  contabile
verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate,  dandone
atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. 
  8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al
comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a  375,6
milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine,  il  fondo  di  solidarieta'
comunale, come determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  380-ter
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017. 
  9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti  riduzioni
di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del
Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno,  per
l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri: 
  a) per quanto  attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  8,
relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la  riduzione
e' operata nella misura complessiva di 360 milioni  di  euro  per  il
2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
2017,  proporzionalmente  alla  spesa  media,  sostenuta  nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A  allegata
al  presente  decreto.  Per  gli  enti  che  nell'ultimo  anno  hanno
registrato  tempi  medi  nei   pagamenti   relativi   a   transazioni
commerciali superiori a 90 giorni, rispetto  a  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione  di  cui  al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti  enti
la riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'  proporzionalmente
ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui  al
periodo precedente. Per gli enti che  nell'ultimo  anno  hanno  fatto
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. (( o dagli altri soggetti aggregatori di cui  all'articolo  9,
commi 1  e  2  )),  in  misura  inferiore  al  valore  mediano,  come
risultante dalle certificazioni  di  cui  alla  presente  lettera  la
riduzione di cui al primo periodo e' incrementata del 5 per cento. Ai
restanti  enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
proporzionalmente ridotta in  misura  corrispondente  al  complessivo
incremento di  cui  al  periodo  precedente.  A  tal  fine  gli  enti
trasmettono al Ministero dell'interno secondo le  modalita'  indicate
dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014,  ed  entro  il  28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile  finanziario
e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo
medio dei pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
somma delle differenze dei  tempi  di  pagamento  rispetto  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al  numero
dei pagamenti stessi.  Nella  medesima  certificazione  e',  inoltre,
indicato il valore degli acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai
codici SIOPE indicati nell'allegata  tabella  B  sostenuti  nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti  mediante
ricorso agli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A. (( o dagli altri soggetti aggregatori di cui  all'articolo  9,
commi 1 e 2 )). In caso di mancata trasmissione della  certificazione
nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento; 
  b) per quanto attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  15,
relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di
euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2015 al 2017, la riduzione  e'  operata  in  proporzione  al
numero  di  autovetture  possedute  da  ciascun   comune   comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica; 
  c) per quanto  attiene  agli  interventi  di  cui  all'articolo  14
relativi alla riduzione della  spesa  per  incarichi  di  consulenza,
studio e ricerca e per i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  la  riduzione  e'
operata  in  proporzione   alla   spesa   comunicata   al   Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
  10. Gli importi e i criteri  di  cui  al  comma  9  possono  essere
modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva,
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  ((  30
giugno )), per l'anno 2014 ed entro  il  31  gennaio,  per  gli  anni
successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti
con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  9;  con
riferimento  alle  misure  connesse  all'articolo  8,   le   predette
modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei  debiti
e del ricorso agli acquisti centralizzati di  ciascun  ente.  Decorso
tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9. 
  11. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati  comunicati  dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto
del riversamento agli stessi comuni dell'imposta  municipale  propria
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le somme recuperate sono versate ad  apposito  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva  riassegnazione  al
pertinente  capitolo  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno. 
  12. I Comuni possono rimodulare o adottare  misure  alternative  di
contenimento della spesa corrente, al  fine  di  conseguire  risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma
9. 
  13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile
verifica che le misure di cui ai  precedenti  commi  siano  adottate,
dandone atto nella relazione di cui  al  comma  166  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi  da  85  a  97,
          dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante
          "Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,
          sulle unioni e fusioni di comuni": 
              "85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
          con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
          fondamentali: 
              a)   pianificazione   territoriale    provinciale    di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
              b) pianificazione dei servizi di  trasporto  in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
              c) programmazione provinciale  della  rete  scolastica,
          nel rispetto della programmazione regionale; 
              d)  raccolta  ed  elaborazione  di   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
              e) gestione dell'edilizia scolastica; 
              f) controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale. 
              86. Le province di cui al  comma  3,  secondo  periodo,
          esercitano  altresi'   le   seguenti   ulteriori   funzioni
          fondamentali: 
              a) cura dello  sviluppo  strategico  del  territorio  e
          gestione  di  servizi  in  forma  associata  in  base  alle
          specificita' del territorio medesimo; 
              b) cura delle  relazioni  istituzionali  con  province,
          province autonome, regioni, regioni a statuto  speciale  ed
          enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e  il
          cui  territorio  abbia   caratteristiche   montane,   anche
          stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 
              87. Le funzioni fondamentali di cui al  comma  85  sono
          esercitate nei limiti  e  secondo  le  modalita'  stabilite
          dalla legislazione statale e regionale di settore,  secondo
          la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo
          117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione. 
              88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i  comuni,
          esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti  di
          gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
          di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure
          selettive. 
              89. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  88,  lo
          Stato e  le  regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
          attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle  di
          cui al comma 85,  in  attuazione  dell'articolo  118  della
          Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire  le  seguenti
          finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
          di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
          svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
          e delle  unioni  di  comuni;  sussistenza  di  riconosciute
          esigenze unitarie;  adozione  di  forme  di  avvalimento  e
          deleghe di esercizio tra gli  enti  territoriali  coinvolti
          nel processo di riordino, mediante  intese  o  convenzioni.
          Sono altresi' valorizzate forme di esercizio  associato  di
          funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
          funzionali. Le funzioni che  nell'ambito  del  processo  di
          riordino sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti
          territoriali continuano ad essere da esse  esercitate  fino
          alla  data  dell'effettivo  avvio  di  esercizio  da  parte
          dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          92  per  le  funzioni  di  competenza  statale  ovvero   e'
          stabilita dalla regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le
          funzioni di competenza regionale. 
              90. Nello specifico caso in cui disposizioni  normative
          statali o  regionali  di  settore  riguardanti  servizi  di
          rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
          organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
          o provinciale, ad enti o agenzie in  ambito  provinciale  o
          sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
          costituiscono  principi  fondamentali   della   materia   e
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica ai sensi dell'articolo  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione: 
              a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 92 ovvero le  leggi  statali  o  regionali,
          secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione
          di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle
          province  nel  nuovo  assetto  istituzionale,  con   tempi,
          modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da
          determinare nell'ambito del processo di riordino di cui  ai
          commi da 85 a 97,  secondo  i  principi  di  adeguatezza  e
          sussidiarieta',  anche  valorizzando,  ove  possibile,   le
          autonomie funzionali; 
              b)  per  le  regioni  che  approvano   le   leggi   che
          riorganizzano  le  funzioni  di  cui  al  presente   comma,
          prevedendo la soppressione di uno o piu'  enti  o  agenzie,
          sono individuate misure premiali con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali,  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica. 
              91. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sentite le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative,  lo  Stato  e   le   regioni
          individuano in  modo  puntuale,  mediante  accordo  sancito
          nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma  89
          oggetto del riordino e le relative competenze. 
              92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e  nel
          rispetto di quanto previsto dal comma 96, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  per  gli   affari
          regionali,   di   concerto   con   i   Ministri   per    la
          semplificazione   e   la   pubblica    amministrazione    e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri  generali
          per l'individuazione dei beni e delle risorse  finanziarie,
          umane, strumentali e organizzative  connesse  all'esercizio
          delle funzioni che devono essere trasferite, ai  sensi  dei
          commi da 85 a 97, dalle  province  agli  enti  subentranti,
          garantendo i rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  in
          corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in  corso  fino
          alla scadenza  per  essi  prevista.  In  particolare,  sono
          considerate le risorse  finanziarie,  gia'  spettanti  alle
          province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
          devono  essere  trasferite  agli   enti   subentranti   per
          l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte  quelle
          necessarie  alle  funzioni  fondamentali  e   fatto   salvo
          comunque quanto previsto dal  comma  88.  Sullo  schema  di
          decreto,  per  quanto  attiene  alle  risorse  umane,  sono
          consultate   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative. Il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri dispone  anche  direttamente  in  ordine  alle
          funzioni  amministrative  delle  province  in  materie   di
          competenza statale. 
              93. In caso di mancato raggiungimento  dell'accordo  di
          cui  al  comma  91   ovvero   di   mancato   raggiungimento
          dell'intesa di cui al comma 92, il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di  cui  al  medesimo  comma  92
          dispone  comunque  sulle  funzioni   amministrative   delle
          province di competenza statale. 
              94.  Al  fine  di  tener  conto  degli  effetti   anche
          finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
          funzioni, con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 92 possono essere  modificati  gli
          obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta'  di
          assumere delle province e  degli  enti  subentranti,  fermo
          restando  l'obiettivo   complessivo.   L'attuazione   della
          presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente   legge,   provvede,   sentite   le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  a
          dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso  il
          termine senza che la regione abbia provveduto,  si  applica
          l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              96.  Nei  trasferimenti  delle  funzioni  oggetto   del
          riordino si applicano le seguenti disposizioni: 
              a)  il  personale  trasferito  mantiene  la   posizione
          giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
          trattamento  economico  fondamentale   e   accessorio,   in
          godimento all'atto del trasferimento, nonche'  l'anzianita'
          di  servizio  maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono
          trasferite all'ente destinatario;  in  particolare,  quelle
          destinate a  finanziare  le  voci  fisse  e  variabili  del
          trattamento accessorio, nonche' la  progressione  economica
          orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
          contrattuali vigenti, vanno a costituire  specifici  fondi,
          destinati   esclusivamente   al    personale    trasferito,
          nell'ambito  dei  piu'   generali   fondi   delle   risorse
          decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.  I
          compensi di produttivita', la retribuzione di  risultato  e
          le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
          determinati  negli  importi  goduti   antecedentemente   al
          trasferimento  e  non  possono  essere  incrementati   fino
          all'applicazione  del   contratto   collettivo   decentrato
          integrativo   sottoscritto   conseguentemente   al    primo
          contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la
          data di entrata in vigore della presente legge; 
              b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili  e
          immobili e' esente da oneri fiscali;  l'ente  che  subentra
          nei  diritti  relativi   alle   partecipazioni   societarie
          attinenti alla funzione  trasferita  puo'  provvedere  alla
          dismissione  con  procedura  semplificata   stabilita   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
              c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
          rapporti  attivi  e   passivi   in   corso,   compreso   il
          contenzioso; il trasferimento  delle  risorse  tiene  conto
          anche  delle  passivita';  sono   trasferite   le   risorse
          incassate relative a pagamenti non ancora  effettuati,  che
          rientrano nei rapporti trasferiti; 
              d)  gli  effetti  derivanti  dal  trasferimento   delle
          funzioni non rilevano, per gli enti  subentranti,  ai  fini
          della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche'  di
          ogni altra disposizione  di  legge  che,  per  effetto  del
          trasferimento,  puo'  determinare  inadempimenti  dell'ente
          subentrante,  nell'ambito  di  variazioni  compensative   a
          livello regionale ovvero tra livelli regionali o  locali  e
          livello statale, secondo modalita' individuate con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
          unificata,  che  stabilisce  anche  idonei   strumenti   di
          monitoraggio. 
              97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno  o  piu'
          decreti  legislativi,  previo   parere   della   Conferenza
          unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
          della finanza pubblica  e  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, in  materia  di  adeguamento  della
          legislazione statale  sulle  funzioni  e  sulle  competenze
          dello Stato e degli enti territoriali  e  di  quella  sulla
          finanza e sul patrimonio dei medesimi  enti,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) salva la  necessita'  di  diversa  attribuzione  per
          esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
          Repubblica e in particolare dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili   e   sociali,
          applicazione coordinata  dei  principi  di  riordino  delle
          funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
          articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
          maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
              b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province
          ai sensi  dell'articolo  119  della  Costituzione,  dedotte
          quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto  salvo
          quanto previsto dai commi da 5 a  11,  sono  attribuite  ai
          soggetti  che  subentrano  nelle  funzioni  trasferite,  in
          relazione  ai  rapporti  attivi  e  passivi  oggetto  della
          successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese
          di gestione.". 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  22,  del
          citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "Art.  22.  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari) 
              1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
          di versamento delle  somme  da  parte  delle  banche  e  di
          ricevimento dei relativi  dati  riepilogativi,  un'apposita
          struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari  le
          somme  a  ciascuno  di  essi   spettanti,   tenendo   conto
          dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'Art.  17  puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del citato
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              "Art. 60. (Attribuzione alle provincie e ai comuni  del
          gettito di imposte erariali) 
              1. Il gettito dell'imposta sulle  assicurazioni  contro
          la responsabilita' civile derivante dalla circolazione  dei
          veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del
          contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),  del
          decreto-legge 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,  n.  172,  e'
          attribuito  alle  provincie  dove  hanno  sede  i  pubblici
          registri automobilistici nei quali i veicoli sono  iscritti
          ovvero, per le macchine agricole,  alle  province  nel  cui
          territorio   risiede   l'intestatario   della   carta    di
          circolazione. 
              2. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e del tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  nonche'   del   Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 
              4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia  Giulia
          e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  provvedono,  in  conformita'  dei   rispettivi
          statuti, all'attuazione delle  disposizioni  del  comma  1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
              5. Le disposizioni del presente articolo hanno  effetto
          dal  1°  gennaio  1999  e  si  applicano  con   riferimento
          all'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  a
          decorrere dalla predetta data.". 
              - Il testo vigente dei commi da 85 a 97,  dell'articolo
          1 della citata legge 7 aprile 2014, n. 56, e' citato  nelle
          note al comma 1 del presente articolo. 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   166
          dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2006).": 
              "Art. 1. 
              1-165 (Omissis). 
              166. Ai fini della tutela dell'unita'  economica  della
          Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,  gli
          organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
          trasmettono alle competenti sezioni regionali di  controllo
          della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  bilancio  di
          previsione dell'esercizio di competenza  e  sul  rendiconto
          dell'esercizio medesimo. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente dal comma  380  al  comma
          380-ter dell'articolo 1, della  citata  legge  24  dicembre
          2012, n. 228, (Legge di stabilita' 2013): 
              "380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al  comma  380,  lettera  b),
          tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1),
          5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380  e  dei
          dati  del  gettito  dell'imposta  municipale   propria   ad
          aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013,  come
          stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
              380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380,
          a decorrere dall'anno 2014: 
              a) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  e'
          pari  a  6.647.114.923,12  euro  per  l'anno   2014   e   a
          6.547.114.923,12 euro  per  gli  anni  2015  e  successivi,
          comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del  gettito
          di cui alla lettera f) del  comma  380.  La  dotazione  del
          predetto Fondo  per  ciascuno  degli  anni  considerati  e'
          assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
          di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.  201  del
          2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
          all'entrata del bilancio statale una quota di pari  importo
          dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni.
          Con la legge di assestamento  o  con  appositi  decreti  di
          variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
          adottate  le  variazioni  compensative  in  aumento  o   in
          diminuzione  della  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
          comunale   per   tenere   conto   dell'effettivo    gettito
          dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
          uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
          di incentivare il processo di  riordino  e  semplificazione
          degli  enti  territoriali,   una   quota   del   fondo   di
          solidarieta' comunale, non inferiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e'  destinata
          ad incrementare il  contributo  spettante  alle  unioni  di
          comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e  una  quota  non  inferiore  a  30
          milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
          istituiti a seguito di fusione; 
              b)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          accordo da sancire in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2014  per
          l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi,  sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per  i  singoli
          comuni: 
              1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6)  della
          lettera d) del comma 380; 
              2)  della  soppressione   dell'IMU   sulle   abitazioni
          principali e dell'istituzione della TASI; 
              3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          e in diminuzione, delle  risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              c)  in  caso  di  mancato  accordo,  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui  alla  lettera
          b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; 
              d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  di  cui  alla  lettera   b),   puo'   essere
          incrementata la quota di  gettito  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza comunale di cui  alla  lettera  a).  A
          seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, e' rideterminato l'importo  da  versare
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato.   L'eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri.". 
              - Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  reca
          "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento dei conti pubblici.": 
              "Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale   dell'imposta
          municipale propria) 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata,
          nonche'  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato  dal
          soggetto passivo ai parenti in linea retta entro  il  primo
          grado  che  la  utilizzano  come   abitazione   principale,
          prevedendo che l'agevolazione operi  o  limitatamente  alla
          quota di rendita risultante in  catasto  non  eccedente  il
          valore  di  euro  500  oppure  nel  solo  caso  in  cui  il
          comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non
          superiore a 15.000 euro  annui.  In  caso  di  piu'  unita'
          immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
          ad una sola unita' immobiliare. A partire dall'anno 2015 e'
          considerata direttamente adibita ad  abitazione  principale
          una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai  cittadini
          italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato   e
          iscritti all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero
          (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di  residenza,
          a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia,  a
          condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
          L'imposta municipale propria non si applica, altresi': 
              a)   alle   unita'   immobiliari   appartenenti    alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari; 
              b) ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
              c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a  seguito
          di  provvedimento  di  separazione  legale,   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              d) a un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 75. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al  primo  periodo  entro  il  21
          ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
          entro il termine del 28  ottobre,  si  applicano  gli  atti
          adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale  presentate,  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell'
          articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.".