Art. 47 Esercizio di prima applicazione 1. Le disposizioni del capo II del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43 relativi agli intermediari non IFRS si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Nei suddetti bilanci la disposizione dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, puo' non essere applicata.