Art. 47 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti 1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei Comuni (( di cui all'articolo 1 )), che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita' economica, l'agevolazione e' concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.