(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 47)
 
                               Art. 47 
 
                     (Estensione della nullita') 
 
 
  1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti,
ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti. 
 
 
  2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le  altre  parti
che ne sono indipendenti. 
 
 
  3. Se il  vizio  impedisce  un  determinato  effetto,  l'atto  puo'
tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.