Art. 47 
 
 
               Coordinamento dei riferimenti normativi 
 
  1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  ai
relativi articoli, contenuti  in  altre  disposizioni,  si  intendono
riferiti  al  presente  decreto  e  ai  corrispondenti  articoli.  In
particolare: 
    a)  l'articolo  11  della  legge  n.   225   del   1992,   citato
nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
97, deve intendersi riferito all'articolo  13  del  presente  decreto
legislativo; 
    b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225  del  1992,  citati  nei
commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli  7  e
24 del presente decreto; 
    c)  l'articolo  3-bis  della  legge  n.  225  del  1992,   citato
nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto; 
    d)  l'articolo  15  della  legge  n.   225   del   1992,   citato
nell'articolo 1,  comma  112,  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  deve
intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto; 
    e) gli articoli 2 e 14  della  legge  n.  225  del  1992,  citati
nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo  18  aprile  2012,
n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e  9
del presente decreto; 
    f) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  deve  intendersi
riferito all'articolo 7 del presente decreto; 
    g) l'articolo 5  della  legge  n.  225  del  1992,  citato  negli
articoli 11, comma 1,  e  nell'articolo  13,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.123,   deve   intendersi   riferito
all'articolo 27 del presente decreto; 
    h)  l'articolo  11  della  legge  n.   225   del   1992,   citato
nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del  decreto
legislativo  15  marzo  2010  n.   66,   deve   intendersi   riferito
all'articolo 13 del presente decreto; 
    i) l'articolo 5  della  legge  n.  225  del  1992,  citato  negli
articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo  135,  comma  1,
del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  deve  intendersi
riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto; 
    l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
8-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.   245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  2006,  n.  21,
deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto; 
    m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
67,  commi  2  e  3,  e  nell'articolo  191,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  deve  intendersi  riferito  agli
articoli 24 e 25 del presente decreto; 
    n)  l'articolo  3,  comma  6,  legge  n.  225  del  1992   citato
nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
deve intendersi riferito  all'articolo  18,  comma  3,  del  presente
decreto; 
    o) gli articoli 10 e 11 della  legge  n.  225  del  1992,  citati
nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1,  e  nell'articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  devono
intendersi  rispettivamente  riferiti  agli  articoli  14  e  13  del
presente decreto; 
    p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003,  n.  306,  deve  intendersi
riferito all'articolo 25 del presente decreto; 
    q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,  deve
intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto; 
    r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12  ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  dicembre
2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26  del
presente decreto; 
    s) gli articoli 6 e 17  della  legge  n.  225  del  1992,  citati
nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  29  settembre
1999,  n.  381,  devono  intendersi  rispettivamente  riferiti   agli
articoli 4, 13 e 19 del presente decreto; 
    t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve
intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto; 
    u)  l'articolo  11  della  legge  n.   225   del   1992,   citato
nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio
1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13  del  presente
decreto; 
    v)  l'articolo  10  della  legge  n.   225   del   1992,   citato
nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto; 
    z) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo
12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n.  353,  deve  intendersi
riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.