Articolo 48
Disponibilita' destinate   alla   contrattazione   collettiva   nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art.14,  commi  da  2  a  4 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,  quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
   strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio di cui all'articolo
   1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
   e  integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
   nazionale  a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
   inserire  nella  legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
   integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono  determinati gli eventuali
   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
   contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni dello Stato di
   cui all'articolo 40, comma 3.
   2.  Per  le  altre  pubbliche  amministrazioni gli oneri derivanti
   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  sono  determinati  a
   carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri
   di cui al comma 1.
   3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
   la   quantificazione   degli  oneri  nonche'  l'indicazione  della
   copertura   complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'
   contrattuale,  prevedendo con apposite clausole la possibilita' di
   prorogare   l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero  di
   sospenderne  l'esecuzione  parziale o totale in caso di' accertata
   esorbitanza dai limiti di spesa.
   4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
   apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
   del   bilancio   e   della  programmazione  economica  in  ragione
   dell'ammontare  complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei
   singoli  contratti  di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro, del
   bilancio   e  della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a
   ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  destinate  a ciascun
   compatto  mediante  assegnazione  diretta  a favore dei competenti
   capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
   dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante  trasferimento ai
   bilanci  delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
   quali  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
   dei   relativi   oneri.   Per  le  amministrazioni  diverse  dalle
   amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
   presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa relativa al rinnovo
   dei  contratti  collettivi  e' disposta nelle stesse forme con cui
   vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
   copertura.
   5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
   trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei bilanci delle
   amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere  assegnate ai
   pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi bilanci. I relativi
   stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita non possono essere
   incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
   6.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
   contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai
   sensi  dell'articolo  40,  comma 3, e' effettuato dal collegio dei
   revisori  dei  conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
   dai  nuclei  di  valutazione o dai servizi di controllo interno ai
   sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.
   7.  Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
   decreto,  la  Corte  dei  conti,  anche  nelle  sue  articolazioni
   regionali  di  controllo,  verifica  periodicamente  gli andamenti
   della  spesa  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni,
   utilizzando,   per  ciascun  comparto,  insiemi  significativi  di
   amministrazioni.  A  tal  fine, la Corte dei conti puo' avvalersi,
   oltre   che   dei   servizi  di  controllo  interno  o  nuclei  di
   valutazione,   di   esperti   designati   a   sua   richiesta   da
   amministrazioni ed enti pubblici.
 
             Note all'art. 48:
                 -  Per  il testo vigente dell'art. 1-bis della legge
          5 agosto 1978, n. 468, vedi nelle note all'art. 47.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468:
                 "Art.  11  (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
                 2.   La  legge  finanziaria,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi   di   cui   al  comma  2  dell'art.  3,  dispone
          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il
          periodo  compreso  nel bilancio pluriennale e provvede, per
          il   medesimo   periodo,  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze  previste  dalla  legislazione vigente al fine di
          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
                 3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                   b) le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni
          e  degli  scaglioni,  le  altre  misure  che incidono sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                   c) la  determinazione, in apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                   e) la  determinazione,  in apposita tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                   g) gli   importi   dei   fondi  speciali  previsti
          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                   h) l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                   i) altre    regolazioni   meramente   quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                   i-bis)  norme  che comportano aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                   i-ter)  norme  che  comportano  aumenti di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                 4.  La legge finanziaria indica altresi' quale quota
          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
                 5.  In  attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
                 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando le modalita' di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".
                 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 193 del 18 agosto
          1999,  reca  "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59".