Articolo 48
              Autorizzazione per mostre ed esposizioni

   1.  E'  soggetto  ad  autorizzazione  il  prestito  per  mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei  beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
   e);
d) delle  raccolte  e  dei  singoli  beni  ad esse pertinenti, di cui
   all'articolo  10,  comma  2,  lettera  a), delle raccolte librarie
   indicate  all'articolo  10,  commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
   nonche'   degli   archivi   e   dei   singoli  documenti  indicati
   all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

   2.  Qualora  l'autorizzazione  abbia  ad oggetto beni appartenenti
allo  Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata
al   Ministero   almeno   quattro   mesi   prima   dell'inizio  della
manifestazione  ed  indica il responsabile della custodia delle opere
in prestito.
   3.  L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di
conservazione  dei  beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle   esigenze   di   fruizione   pubblica;   essa  e'  subordinata
all'adozione  delle  misure necessarie per garantirne l'integrita'. I
criteri,    le   procedure   e   le   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
   4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione  e'  inoltre  subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per
il   valore   indicato  nella  domanda,  previa  verifica  della  sua
congruita' da parte del Ministero.
   5.  Per  le  mostre  e  le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse  dal  Ministero  o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti  pubblici,  l'assicurazione  prevista al comma 4 puo' essere
sostituita  dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La  garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'
e  alle  condizioni  stabilite  con  decreto ministeriale, sentito il
Ministero  dell'economia  e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
del  fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
   6.   Il   Ministero   ha   facolta'  di  dichiarare,  a  richiesta
dell'interessato,  il  rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre  o  esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a
carattere  culturale,  ai  fini  dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale.