Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonche' nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita' ispettive ed altre attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialita'; i predetti Organismi devono altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresi' impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico; b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni; 2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualita', dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione e' emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti devono altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresi' impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualita' con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. 2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001. 3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice. 4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.
Note all'art. 48 - Il testo dell'articolo 10, comma 7, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali." - Il testo dell'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: <<Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. (artt. 17 e 18, L. n. 109/1994) 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle societa' di professionisti; f) dalle societa' di ingegneria; f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.>> - Per il testo dell'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art 47. - Il testo dell'articolo 29, dell'allegato XXI, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 29 (Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione) - 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonche' nei casi di carenza di adeguate professionalita' in organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalita' previste dal codice, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A; b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: ai soggetti di cui alla lettera a); ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualita', dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovra' essere emessa in conformita' ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti dovranno altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita' di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresi' impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. 2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31."