Art. 48 
 
                           Lodo arbitrale 
 
  1.  Nei  giudizi  arbitrali  per  la  risoluzione  di  controversie
inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e  servizi
il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre  che  per
motivi di nullita', anche per  violazione  delle  regole  di  diritto
relative al merito della controversia. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  ai  giudizi
arbitrali per i quali non sia scaduto il termine  per  l'impugnazione
davanti alla Corte d'appello alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.