Articolo 48 1. Il presente Patto e' aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di un, qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sara' aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 4. L'adesione sara' effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.