Art. 48 
     Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza 
  1.  Dal  momento  in  cui  il  combustibile  nucleare  e'  presente
nell'impianto, deve essere assicurata in ogni  caso,  ai  fini  della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,  la  permanenza  del
personale indispensabile che non puo' abbandonare il posto di  lavoro
senza preavviso e senza avvenuta sostituzione. 
  2. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
con proprio decreto, d'intesa con i Ministri per il  lavoro  e  della
previdenza sociale e della sanita', sentita  l'ANPA,  stabilisce  per
ciascun impianto il numero e  la  qualifica  degli  addetti  soggetti
all'obbligo di cui al comma 1. 
  3.  In  ottemperanza  al   decreto   del   Ministro   il   titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio  affisso
nel luogo di lavoro, stabilisce  i  turni  nominativi  del  personale
indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e  della  protezione
sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento. 
  4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni  deve
essere comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro  competente
per  territorio,  agli  organi  del  servizio   sanitario   nazionale
competenti per territorio ed all'ANPA.