Art. 48
                    (Attrezzature di salvataggio)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  n.  128 del 1959, il datore di
   lavoro mette a disposizione  attrezzature  di  salvataggio  pronte
   all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.
2.  I  lavoratori  devono  ricevere  un  addestramento adeguato sulle
   azioni da intraprendere in caso di emergenza.
3. Le attrezzature di cui  al  comma  1,  devono  essere  oggetto  di
   segnaletica conforme alla normativa vigente.