Art. 48 
 
 
         Disciplina transitoria per la pratica professionale 
 
  1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata  in  vigore
della   presente   legge,   l'accesso   all'esame   di   abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato  dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, fatta salva la  riduzione  a  diciotto  mesi  del  periodo  di
tirocinio. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le  parole:  «alle
professioni di avvocato e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
professione di». 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo dell'articolo1 del regolamento di
          cui al decreto del Ministro  della  giustizia  11  dicembre
          2001, n. 475 (Regolamento concernente  la  valutazione  del
          diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
          le professioni legali  ai  fini  della  pratica  forense  e
          notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15
          maggio 1997, n.  127),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              "Art.  1.  -  1.  Il   diploma   di   specializzazione,
          conseguito presso le  scuole  di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e'  valutato  ai  fini  del  compimento  del
          periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio
          per il periodo di un anno.".