Art. 48 Disciplina transitoria per la pratica professionale 1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. 2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 1. - 1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.".