Art. 48 
 
 
    Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche 
 
  1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma  e'
sostituito dal seguente: 
  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il  pagamento  del
prezzo, siano effettuati con  modalita'  telematiche,  salvo  che  le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  530  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  530.  Provvedimento  per  l'assegnazione  o  per
          l'autorizzazione della vendita. 
              Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice
          dell'esecuzione  fissa  l'udienza  per  l'audizione   delle
          parti. 
              All'udienza le parti possono  fare  osservazioni  circa
          l'assegnazione e  circa  il  tempo  e  le  modalita'  della
          vendita, e  debbono  proporre,  a  pena  di  decadenza,  le
          opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia'  decadute
          dal diritto di proporle. 
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo delle parti comparse, il giudice  dell'esecuzione
          dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. 
              Se vi sono opposizioni il  giudice  dell'esecuzione  le
          decide con sentenza e dispone con ordinanza  l'assegnazione
          o la vendita. 
              Qualora ricorra l'ipotesi prevista  dal  secondo  comma
          dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino  alla
          presentazione  del  ricorso,  il  giudice   dell'esecuzione
          provvedera' con decreto per l'assegnazione  o  la  vendita;
          altrimenti provvedera' a norma  dei  commi  precedenti,  ma
          saranno  sentiti  soltanto  i  creditori  intervenuti   nel
          termine previsto dal secondo comma dell'art. 525. 
              Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento
          della  cauzione,  la  presentazione   delle   offerte,   lo
          svolgimento  della  gara  tra  gli  offerenti,   ai   sensi
          dell'art. 532,  nonche'  il  pagamento  del  prezzo,  siano
          effettuati con modalita' telematiche, salvo che  le  stesse
          siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per
          il sollecito svolgimento della procedura. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la pubblicita' prevista  dall'art.  490,
          secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle  offerte  o  della  data
          dell'incanto.".