Art. 48 Disposizioni transitorie e finali 1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 48: - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 o nella sezione di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8. 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente titolo III e' subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonche', per l'elenco previsto all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni dell'art. 112-bis vigente. 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'art. 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge; b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo; c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto; d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1. 5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa' fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.U.L.P.S. e relative disposizioni di attuazione. 8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'art. 9, comma 4, all'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'art. 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare la continuita' delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art. 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto. 8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III, l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'art. 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le societa' controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante. 8-ter. L'Organismo di cui all'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco. 8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita' di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. 10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attivita' ai sensi dell'art. 112, comma 7, come modificato dal presente decreto». - Per i riferimenti al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, gia' nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 5 (Poteri delle autorita'). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti . 2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge stessa. 4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».