Art. 48 
 
Proroga  e  sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e
  versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini
  amministrativi 
 
  1. Nei Comuni (( di cui agli allegati 1  e  2  )),  in  aggiunta  a
quanto disposto  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207  del  5  settembre  2016,  e  fermo  restando  che   la   mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle  ritenute
effettuate da parte dei  soggetti  di  cui  al  predetto  decreto,  a
partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sono regolarizzati entro il 31  maggio  2017  senza
applicazione di  sanzioni  e  interessi,  sono  sospesi  fino  al  31
dicembre 2016: 
    a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli  degli  enti  locali  e  delle
Regioni; 
    c) il versamento dei contributi consortili di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
    d)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   per   finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
    e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
    f) le sanzioni amministrative per le imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le  domande  di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
    g) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla
formazione  del  reddito  d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga  sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,
anche parzialmente, ovvero beni  immobili  strumentali  all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola  o  professionale
svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto  beni  mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale; 
    h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui  alla
legge  14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo  sviluppo   della
proprieta' coltivatrice; 
    i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti  che  sono
effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario  nazionale  a
carico dei residenti  o  titolari  di  attivita'  zootecniche  e  del
settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; 
    l) i termini relativi agli  adempimenti  e  versamenti  verso  le
amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino
nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti  non
operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di  persone
in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino
almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
  (( 1-bis. I sostituti d'imposta,  ovunque  fiscalmente  domiciliati
nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati,
non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal  1  gennaio
2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti  delle
imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si  applica  per  le
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  1-ter. Nei  Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e  Spoleto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano limitatamente ai  singoli  soggetti  danneggiati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. )) 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo  di  reti  canalizzate,  ((  nonche'  per   i   settori   delle
assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione  pubblica  ))
la competente autorita' di  regolazione,  con  propri  provvedimenti,
introduce norme per la sospensione temporanea,  per  un  periodo  non
superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (( con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre  2016  con
riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  2  )),  dei  termini  di
pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso  periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul  mercato
libero, per le utenze situate nei Comuni (( di cui agli allegati 1  e
2 )). Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   l'autorita'   di   regolazione,   con    propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo
ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle
utenze situate nei  Comuni  ((  di  cui  agli  allegati  1  e  2  )),
individuando anche le modalita' per la copertura  delle  agevolazioni
stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo  ricorso,
ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono  computabili  ai  fini  della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei
lavoratori residenti nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 sia  ))
da  parte  dei  datori  di  lavoro  privati  operanti  nei   predetti
territori, a favore dei propri lavoratori, anche  non  residenti  nei
predetti Comuni. 
  4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che
alla data del 24 agosto  2016  ((  ovvero  del  26  ottobre  2016  ))
risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni  ((  di  cui
rispettivamente agli allegati 1 e 2 )), non trovano  applicazione  le
sanzioni amministrative per ritardate  comunicazioni  di  assunzione,
cessazione e variazione del  rapporto  di  lavoro,  in  scadenza  nel
periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
  5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni  ((  di  cui
agli allegati 1 e 2 )) sono da considerarsi causa di  forza  maggiore
ai  sensi  dell'articolo  1218  del  codice  civile,  anche  ai  fini
dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle
banche alla Centrale dei rischi. 
  6. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  7,  commi  1  e  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13
settembre 2016, n.  393,  gli  adempimenti  specifici  delle  imprese
agricole connessi  a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di
normative comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni
e  comunicazione  degli  eventi  in  stalla   nonche'   registrazioni
dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli  eventi  sismici,  con  eccezione  degli  animali  soggetti   a
movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017. 
  7.  Le  persone  fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le  persone
giuridiche che hanno sede  legale  o  operativa  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per
le istanze  presentate  alla  pubblica  amministrazione  fino  al  31
dicembre 2016. 
  8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla
politica  agricola  comune   2014-2020,   compresi   quelli   assunti
volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui
al regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  nonche'  al  metodo  di  produzione
biologica  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007   del
Consiglio del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 ))  mantengono,  per  l'anno  di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche  nelle  ipotesi  di  mancato
adempimento  degli  obblighi  e  degli  impegni  previsti,  ai  sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014. La  dichiarazione  dell'autorita'  amministrativa
competente e' considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  2  del
citato regolamento n. 640/2014. 
  9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ((  con  riferimento
alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole
)) situate nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )) ad  usufruire,
per un periodo di tempo non  superiore  ad  un  anno,  delle  deroghe
previste dall'articolo 47 del  regolamento  (CE)  n.  889/2008  della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione
europea sulle deroghe concesse, entro  un  mese  dal  rilascio  delle
stesse, le Regioni Lazio, Umbria,  Abruzzo  e  Marche  comunicano  al
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  l'elenco
delle aziende oggetto di deroga. 
  (( 10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo  1  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  2016,  e'
prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei  termini  relativi
agli adempimenti e versamenti  tributari  prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016  si  applica
anche ai soggetti residenti o aventi  sede  legale  o  operativa  nei
Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto,  non  ricompresi
nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli   adempimenti
tributari, prevista dal citato decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1° settembre 2016,  e  dal  comma  10,  si  applica  ai
soggetti residenti o  aventi  sede  legale  o  operativa  nei  Comuni
indicati nell'allegato 2 al presente  decreto,  a  decorrere  dal  26
ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per
effetto delle sospensioni, disposte dal citato  decreto  ministeriale
1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  dal
presente articolo. 
  12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per  effetto  delle   sospensioni   disposte   dal   citato   decreto
ministeriale  1  settembre  2016  e  dai  commi  10  e  10-bis,  sono
effettuati entro il mese di ottobre 2017. )) 
  13. (( Nei Comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  sono  sospesi  i
termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo  dal  24  agosto
2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre  2016  al
30 settembre 2017 )). Non si fa  luogo  al  rimborso  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria  gia'  versati.  Gli  adempimenti  e  i  pagamenti   dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo,
sono effettuati entro il  30  ottobre  2017,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo
di diciotto rate mensili di pari importo  a  decorrere  dal  mese  di
ottobre 2017. (( Agli oneri derivanti dalla  sospensione  di  cui  al
presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016  e  in
344,53  milioni  di  euro  per  il  2017,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 52 )). Agli oneri valutati di cui al presente comma, si
applica l'articolo 17,  commi  da  12  a  12-quater  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  (( 13-bis. Per ragioni attinenti  agli  eventi  sismici  che  hanno
interessato  le  Regioni  colpite  dagli  eventi   sismici   di   cui
all'articolo 1,  alle  richieste  di  anticipazione  della  posizione
individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7,  lettere  b)  e
c), del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  avanzate  da
parte  degli  aderenti  alle   forme   pensionistiche   complementari
residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si  applica  in  via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma  7,  lettera  a),
del citato decreto legislativo n. 252 del  2005,  a  prescindere  dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24  agosto
2016. )) 
  (( 14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano  applicazione
anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei  datori  di  lavoro
che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del  26  ottobre  2016  erano
assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2. )) 
  15. All'articolo 9  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o  differiti,
ai sensi del  comma  2,  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  sospensione,
anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  diciotto  rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze sono definiti le modalita' e i  termini  della  ripresa
dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata  del  periodo  di
sospensione, nei limiti delle  risorse  preordinate  allo  scopo  dal
fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto  di  sospensione  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati  al
predetto fondo». 
    b) il comma 2-ter e' abrogato. 
  16. I redditi dei fabbricati, ubicati (( nelle zone  colpite  dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1 )), purche' distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro  il  28
febbraio 2017, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non
concorrono  alla  formazione   del   reddito   imponibile   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2017. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva  ricostruzione  o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre
2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente  puo'  dichiarare,
entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita'  totale  o
parziale del fabbricato all'autorita' comunale,  che  nei  successivi
venti giorni trasmette copia dell'atto di  verificazione  all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.  Con  decreto
del Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma
di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai  comuni
interessati del  minor  gettito  connesso  all'esenzione  di  cui  al
secondo periodo. 
  (( 17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1  e
2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei  predetti  Comuni,
sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti
ai rapporti interbancari scadenti nel  periodo  compreso  fra  il  24
agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in  vigore
del presente  decreto  ovvero  la  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti  o
operazioni da compiersi su altra piazza. )) 
  18. Al fine di consentire nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e  2
)) il completamento delle attivita' di formazione degli operatori del
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici,  l'efficacia  delle  disposizioni  in   ordine   alla
dotazione  e   all'impiego   da   parte   delle   societa'   sportive
dilettantistiche dei predetti  dispositivi,  adottate  in  attuazione
dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, e' sospesa (( fino alla data del 30 giugno 2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della  legge
          29  dicembre  1993,  n.  580  e  successive   modificazioni
          (Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura): 
              «Art. 18 (Finanziamento delle camere di  commercio).  -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
              a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
              b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
              c) ; 
              d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati; 
              f) altre entrate derivanti da prestazioni  e  controlli
          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e
          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'
          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione
          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio reso. 
              2. 
              3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi
          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,
          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,
          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei
          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi
          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'art. 28, comma 2, del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n.  114.  Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'art. 28  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi  compresi  gli
          importi minimi e quelli massimi, nonche'  gli  importi  del
          diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello nazionale, in base al seguente metodo: 
              a)  individuazione  del   fabbisogno   necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche di cui all'art. 2, nonche' a  quelle  attribuite
          dallo Stato e dalle regioni,  in  base  ai  costi  standard
          determinati  ai  sensi   dell'art.   28,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
              a-bis)  individuazione  degli  ambiti   prioritari   di
          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali
          di cui all'art.  2  e  del  relativo  fabbisogno,  valutato
          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le
          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di
          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
              b) detrazione dal fabbisogno di  cui  alla  lettera  a)
          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
              c) copertura del fabbisogno  mediante  diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'
          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le
          relative unita' locali. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni
          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto
          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive
          modificazioni e all'art.  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
              9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita
          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e
          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i
          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei
          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'
          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 
              10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le
          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo
          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di
          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del
          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche
          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli
          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale
          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui
          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui
          all'art. 4-bis.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              «Art.    29    (Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  602.  L'intimazione  ad  adempiere  al
          pagamento e' altresi'  contenuta  nei  successivi  atti  da
          notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con
          avviso di  ricevimento,  in  tutti  i  casi  in  cui  siano
          rideterminati gli importi dovuti in  base  agli  avvisi  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e  dell'art.
          19 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          nonche' in caso di definitivita' dell'atto di  accertamento
          impugnato. In tali ultimi casi il  versamento  delle  somme
          dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal  ricevimento
          della raccomandata;  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, non si applica nei casi di omesso, carente  o  tardivo
          versamento delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui  ai
          periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  e
          devono espressamente  recare  l'avvertimento  che,  decorsi
          trenta giorni dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
          riscossione  delle  somme   richieste,   in   deroga   alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'art.  50  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura indicata  dall'art.  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo  alla
          notifica degli atti stessi;  all'agente  della  riscossione
          spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il
          rimborso delle spese  relative  alle  procedure  esecutive,
          previsti dall'art. 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello  stesso
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, puo' essere concessa solo  dopo  l'affidamento  del
          carico all'agente della riscossione e in  caso  di  ricorso
          avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica  l'art.
          39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con la documentazione di cui all'art.  161,  e'  depositata
          presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono
          alla trasmissione ed alla liquidazione ivi  previste.  Alla
          proposta di transazione deve altresi'  essere  allegata  la
          dichiarazione sostitutiva, resa  dal  debitore  o  dal  suo
          legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  che
          la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta
          fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con
          particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'art.  182-bis  e'  revocata  di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3.  All'art.  87  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'   indicate   nell'art.   36   del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.
          74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11  (Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte). - 1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'art.  27,   comma   7,   primo   periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del
          Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  comunica  ai  sensi
          dell'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le  parole:
          «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte
          le  seguenti:  «nonche'  il  pagamento  o  il  rimborso  di
          tributi». Con riguardo alle valutazioni  di  diritto  e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del  decreto  legislativo
          31 dicembre  1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,
          dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16
          e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,  e
          successive modificazioni, nonche' al fine della definizione
          delle  procedure   amichevoli   relative   a   contribuenti
          individuati previste dalle vigenti  convenzioni  contro  le
          doppie  imposizioni  sui  redditi   e   dalla   convenzione
          90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n.  99,
          la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della  legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9  del  decreto
          della Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,  n.  581
          (Regolamento di  attuazione  dell'art.  8  della  legge  29
          dicembre 1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione  del
          registro delle imprese di  cui  all'art.  2188  del  codice
          civile): 
              «Art.  9  (Repertorio  delle   notizie   economiche   e
          amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8,  comma  8,
          lettera d), della legge n. 580 del 1993,  presso  l'ufficio
          e' istituito il  repertorio  delle  notizie  economiche  ed
          amministrative (REA). 
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA: 
              a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche  e
          professionali la cui denuncia alla camera di commercio  sia
          prevista  dalle  norme  vigenti,  purche'   non   obbligati
          all'iscrizione  in  albi  tenuti  da   ordini   o   collegi
          professionali; 
              b) gli imprenditori con sede principale all'estero  che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali. 
              3.  Il  REA   contiene   le   notizie   economiche   ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011,  dal  regio  decreto  4
          gennaio 1925, n. 29,  dall'art.  29  del  decreto-legge  28
          febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con
          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,
          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese
          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,
          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire,
          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di
          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici
          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio
          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del
          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non
          coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie di carattere economico ed amministrativo  da  parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 
              4.  L'esercente  attivita'   agricole   deve   altresi'
          indicare, qualora non compresi  negli  archivi  di  cui  al
          comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia  dei
          terreni con i relativi dati catastali, la  tipologia  degli
          allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato  con
          decreto del Ministro, di concerto  con  il  Ministro  delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche  nel
          rispetto   delle   norme   vigenti.   L'ufficio    provvede
          all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei  dati
          contenuti  nella  denuncia,  redatta  secondo  il   modello
          approvato dal Ministro.». 
              - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante «Norme per la
          semplificazione degli adempimenti  in  materia  ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del sistema  di  ecogestione  e  di  audit  ambientale»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del  citato
          decreto  legislativo  n.  385  del   1993,   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
              La legge 14 agosto 1971, n. 817  recante  "Disposizioni
          per il rifinanziamento delle provvidenze  per  lo  sviluppo
          della proprieta' coltivatrice" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 23,  24  e
          29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi): 
              «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87,  comma  1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,  o  imprese  agricole,  le   persone   fisiche   che
          esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
          commissario  liquidatore  nonche'   il   condominio   quale
          sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme  e  valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero di cui all'art. 48,  concernente  determinazione
          del reddito di lavoro dipendente, comma  8-bis,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati   alle
          successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun  periodo
          di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni  di  cui
          all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se  il
          percipiente  dichiara  di   avervi   diritto,   indica   le
          condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
          i quali si usufruisce  delle  detrazioni  e  si  impegna  a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La
          dichiarazione ha effetto anche per  i  periodi  di  imposta
          successivi. L'omissione della comunicazione  relativa  alle
          variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni  previste
          dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, e successive modificazioni; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente,  effettuando  le  detrazioni   previste   negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri  di  cui  all'art.  17
          dello stesso testo unico; 
              d-bis). 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'art. 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'art. 16, comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma dell'art. 15 dello stesso testo unico,  e  successive
          modificazioni, per oneri a fronte dei quali  il  datore  di
          lavoro ha  effettuato  trattenute,  nonche',  limitatamente
          agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
          articolo,  per  erogazioni  in  conformita'   a   contratti
          collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro  il
          28  febbraio  dell'anno  successivo,  il  sostituito   puo'
          dichiarare per iscritto al sostituto  di  volergli  versare
          l'importo  corrispondente  alle  ritenute  ancora   dovute,
          ovvero, di autorizzarlo  a  effettuare  il  prelievo  sulle
          retribuzioni dei periodi  di  paga  successivi  al  secondo
          dello stesso periodo di imposta. Sugli importi  di  cui  e'
          differito il pagamento si applica  l'interesse  in  ragione
          dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto  e  versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce. L'importo che al termine del  periodo  d'imposta
          non e' stato trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro o per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento entro il 15  gennaio  dell'anno  successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5.» 
              «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a  quelli  di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  devono  operare   all'atto   del
          pagamento  degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,   una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche sulla parte imponibile  di  detti  redditi,
          determinata a norma dell'art.  48-bis  del  predetto  testo
          unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui  predetti
          redditi non trovi  capienza,  in  tutto  o  in  parte,  sui
          contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto  a
          versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
          della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili,  tutte
          le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi  2,
          3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di  cui  all'art.
          16, comma 1, lettera  c),  del  medesimo  testo  unico,  la
          ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
          per cento. 
              1-bis. Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
              1-ter  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di   cui
          all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  in  materia  di
          redditi  assimilati  a   quelli   di   lavoro   dipendente,
          corrisposti a soggetti non residenti, deve  essere  operata
          una ritenuta a titolo d'imposta nella  misura  del  30  per
          cento. 
              1-quater.  Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'art. 50,  comma  1,
          lettera  h-bis)  del  TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
              2.» 
              «Art.  29  (Ritenuta  sui  compensi  e  altri   redditi
          corrisposti dallo Stato). -  1.  Le  amministrazioni  dello
          Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,   che
          corrispondono le somme e  i  valori  di  cui  all'art.  23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta in acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata  con
          le seguenti modalita': 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati   alle
          successive lettere  b)  e  c),  aventi  carattere  fisso  e
          continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al  comma
          2 dell'art. 23; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da quelli di cui alla lettera a) e sulla  parte  imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione di reddito piu' elevato della categoria o  classe
          di stipendio del percipiente all'atto del pagamento  o,  in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente, al netto delle deduzioni di cui  agli  articoli
          11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri di  cui  all'art.  17,
          dello stesso testo unico; 
              e) sulla parte imponibile delle somme e valori  di  cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,  comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo   unico,
          corrisposti agli eredi, con  l'aliquota  stabilita  per  il
          primo scaglione di reddito. 
              2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi carattere fisso  e  continuativo  devono  effettuare
          entro il 28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla  data  di
          cessazione del rapporto, se questa e'  anteriore  all'anno,
          il conguaglio di cui  al  comma  3  dell'art.  23,  con  le
          modalita' in esso stabilite. A  tal  fine,  all'inizio  del
          rapporto,  il  sostituito  deve  specificare  quale   delle
          opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende  adottare.
          Ai fini delle operazioni di conguaglio  i  soggetti  e  gli
          altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni  non
          aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare  ai
          predetti uffici, entro la fine dell'anno e,  comunque,  non
          oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme corrisposte,  l'importo  degli  eventuali  contributi
          previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
          datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
          valori a carattere ricorrente la comunicazione deve  essere
          effettuata  su  supporto   magnetico   secondo   specifiche
          tecniche approvate con apposito decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro  delle  finanze  (203).
          Qualora, alla data di cessazione del  rapporto  di  lavoro,
          l'ammontare  degli  emolumenti  dovuti  non   consenta   la
          integrale applicazione della  ritenuta  di  conguaglio,  la
          differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
          di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
          in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si  applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4. 
              3. Le amministrazioni della Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte   costituzionale,   nonche'   della
          Presidenza della  Repubblica  e  degli  organi  legislativi
          delle regioni a  statuto  speciale,  che  corrispondono  le
          somme e i valori di cui al comma  1,  effettuano,  all'atto
          del pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con i criteri indicati  nello
          stesso comma. Le  medesime  amministrazioni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di  cui
          all'art. 47, comma 1, lettera g),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  applicano  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri indicati nel comma 1. Si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 2. 
              4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto  o  in
          parte, sui contestuali pagamenti in denaro,  il  sostituito
          e' tenuto a versare al sostituto  l'importo  corrispondente
          all'ammontare della ritenuta. 
              5. Le amministrazioni di cui al comma 1,  e  quelle  di
          cui al comma 3, che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di  cui  agli  articoli  24,  25,  25-bis,  26  e  28
          effettuano all'atto del  pagamento  le  ritenute  stabilite
          dalle disposizioni stesse.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 51  del  citato
          decreto del Presidente ella Repubblica n. 917  del  1986  e
          successive modificazioni: 
              «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente). -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito da tutte le  somme  e  i  valori  in  genere,  a
          qualunque titolo percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche
          sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione   al
          rapporto di lavoro. Si considerano  percepiti  nel  periodo
          d'imposta anche le somme e i valori in genere,  corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del  periodo  d'imposta  successivo   a   quello   cui   si
          riferiscono. 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
              a) i contributi previdenziali e  assistenziali  versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per  un
          importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
          fini del calcolo del predetto limite si tiene  conto  anche
          dei contributi di assistenza  sanitaria  versati  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter); 
              b); 
              c) le somministrazioni di vitto da parte del datore  di
          lavoro, nonche' quelle in  mense  organizzate  direttamente
          dal  datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi,   o,   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
          a euro 7 nel caso in cui le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica, le prestazioni  e  le  indennita'  sostitutive
          corrisposte  agli  addetti  ai  cantieri  edili,  ad  altre
          strutture lavorative a carattere  temporaneo  o  ad  unita'
          produttive  ubicate  in  zone  dove  manchino  strutture  o
          servizi di ristorazione; 
              d) le prestazioni di servizi  di  trasporto  collettivo
          alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;  anche  se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici; 
              e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed  f)
          del comma 1 dell'art. 47; 
              f)  l'utilizzazione   delle   opere   e   dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'art. 12 per le finalita' di cui  al  comma  1
          dell'art. 100; 
              f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
          datore di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di  educazione
          e istruzione anche in eta' prescolare, compresi  i  servizi
          integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'  per  la
          frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
          borse di studio a favore dei medesimi familiari; 
              f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore  di
          lavoro alla generalita' dei dipendenti  o  a  categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari anziani o non autosufficienti indicati  nell'art.
          12; 
              g) il valore delle azioni offerte alla generalita'  dei
          dipendenti per un importo  non  superiore  complessivamente
          nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a  condizione  che
          non siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o  dal
          datore  di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che   siano
          trascorsi almeno tre  anni  dalla  percezione;  qualora  le
          azioni siano cedute prima del predetto  termine,  l'importo
          che non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al  momento
          dell'acquisto e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione; 
              g-bis); 
              h) le somme trattenute al dipendente per oneri  di  cui
          all'art. 10 e alle  condizioni  ivi  previste,  nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui allo  stesso  art.  10,
          comma 1, lettera b). Gli importi delle  predette  somme  ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
              i) le mance percepite  dagli  impiegati  tecnici  delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
              i-bis)   le    quote    di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e  g-bis)
          del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni  emesse
          dall'impresa con la quale il  contribuente  intrattiene  il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui alla lettera g-bis) del comma 2  si  rende  applicabile
          esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le  seguenti
          condizioni: 
              a) che l'opzione sia esercitabile non prima  che  siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
              b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
          societa' risulti quotata in mercati regolamentati; 
              c) che il beneficiario mantenga  per  almeno  i  cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da  terzi,
          si applicano le disposizioni relative  alla  determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla  stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se complessivamente di importo non  superiore  nel  periodo
          d'imposta  a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore   e'
          superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente
          a formare il reddito. 
              3-bis. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
              a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma  1,
          lettere a), c) e m),  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi  in  uso
          promiscuo,  si  assume  il  30   per   cento   dell'importo
          corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15  mila
          chilometri calcolato sulla base del costo  chilometrico  di
          esercizio   desumibile   dalle   tabelle   nazionali    che
          l'Automobile club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il  30
          novembre di ciascun anno e comunicare  al  Ministero  delle
          finanze  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il   31
          dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,  al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente; 
              b) in caso di concessione di prestiti si assume  il  50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
              c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o  in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del fabbricato aumentata di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume  il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che non devono essere iscritti nel  catasto  si  assume  la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato in regime vincolistico o, in  mancanza,  quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato; 
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
              4-bis. 
              5. Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
          1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i  premi  agli
          ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di  cui
          all'art. 2161 del citato codice, nonche' le  indennita'  di
          cui  all'art.  133  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono  a  formare
          il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
          . Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  possono
          essere individuate categorie di lavoratori e condizioni  di
          applicabilita' della presente disposizione. 
              7. Le indennita'  di  trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12  ,
          e di trasporto delle cose, nonche' le  spese  e  gli  oneri
          sostenuti dal dipendente in  qualita'  di  conduttore,  per
          recesso  dal   contratto   di   locazione   in   dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
              8. Gli assegni di sede e le altre indennita'  percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  50  per
          cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
          fino alla  concorrenza  di  due  volte  l'indennita'  base.
          Qualora  l'indennita'  per  servizi   prestati   all'estero
          comprenda  emolumenti  spettanti  anche   con   riferimento
          all'attivita'  prestata  nel   territorio   nazionale,   la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti. L'applicazione  di  questa  disposizione  esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 
              8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a  8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1,  del
          decreto-legge 31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1218 del codice
          civile: 
              «Art.  1218  (Responsabilita'  del  debitore).   -   Il
          debitore che non esegue esattamente la  prestazione  dovuta
          e' tenuto al risarcimento  del  danno,  se  non  prova  che
          l'inadempimento  o  il  ritardo  e'  stato  determinato  da
          impossibilita' della prestazione derivante da causa  a  lui
          non imputabile.». 
              - Il testo dei commi 1 e 2  dell'art.  7  della  citata
          ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
          n. 393 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 21. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
          allo sviluppo rurale da parte del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28
          giugno  2007   relativo   alla   produzione   biologica   e
          all'etichettatura dei prodotti biologici e  che  abroga  il
          regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          20 luglio 2007, n. L 189. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   4   del
          regolamento (UE)  n.  640/2014  della  Commissione  dell'11
          marzo 2014 (Integra il regolamento (UE)  n.  1306/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  il
          sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo   e   le
          condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti  nonche'
          le  sanzioni  amministrative   applicabili   ai   pagamenti
          diretti,  al  sostegno  allo   sviluppo   rurale   e   alla
          condizionalita'): 
              «Art. 4 (Forza maggiore e circostanze  eccezionali).  -
          1. Per quanto riguarda i  pagamenti  diretti,  qualora  non
          abbia potuto adempiere ai criteri di  ammissibilita'  o  ad
          altri obblighi per cause di forza  maggiore  o  circostanze
          eccezionali, il beneficiario continua a godere del  diritto
          all'aiuto per la superficie o gli animali  che  risultavano
          ammissibili nel momento in cui  e'  sopravvenuta  la  forza
          maggiore o la circostanza eccezionale. 
              Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo
          rurale ai  sensi  degli  articoli  28,  29,  33  e  34  del
          regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario e'  stato
          incapace di adempiere ai criteri  di  ammissibilita'  o  ad
          altri obblighi per cause di forza  maggiore  o  circostanze
          eccezionali, il pagamento rispettivo  e'  proporzionalmente
          revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la
          forza maggiore o  le  circostanze  eccezionali.  La  revoca
          interessa soltanto le  parti  dell'impegno  che  non  hanno
          determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno  prima  del
          verificarsi  della  forza  maggiore  o  delle   circostanze
          eccezionali. Non  si  applicano  revoche  in  relazione  ai
          criteri di ammissibilita' e agli  altri  obblighi,  ne'  si
          applicano sanzioni amministrative. 
              Per quanto riguarda le altre misure  di  sostegno  allo
          sviluppo rurale, in caso di forza  maggiore  o  circostanze
          eccezionali gli Stati membri non  richiedono  il  rimborso,
          ne' parziale ne' integrale. Nel caso di impegni o pagamenti
          pluriennali, non e'  richiesto  il  rimborso  del  sostegno
          ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o  il  pagamento
          prosegue negli anni successivi, in conformita' con  la  sua
          durata iniziale. 
              Se l'inadempienza derivante  da  tali  cause  di  forza
          maggiore   o   circostanze    eccezionali    riguarda    la
          condizionalita', non si applica la sanzione  amministrativa
          corrispondente  di  cui  all'art.  91,  paragrafo  1,   del
          regolamento (UE) n. 1306/2013. 
              2.  I  casi  di  forza  maggiore   e   le   circostanze
          eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di  valore
          probante  a  giudizio  dell'autorita'  competente,   devono
          essere comunicati a quest'ultima  per  iscritto,  entro  15
          giorni lavorativi dalla data in cui il  beneficiario  o  il
          suo rappresentante sia in condizione di farlo.. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  47   del
          regolamento  (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
          settembre 2008 (Modalita' di applicazione  del  regolamento
          (CE) n. 834/2007 del  Consiglio  relativo  alla  produzione
          biologica e all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per
          quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura  e
          i controlli): 
              «Art.  47  (Circostanze  calamitose).   -   L'autorita'
          competente puo' autorizzare in via temporanea: 
              a) in caso di elevata mortalita' degli animali a  causa
          di  problemi  sanitari  o  di  circostanze  calamitose,  il
          rinnovo o la ricostituzione del patrimonio  zootecnico  con
          animali provenienti da allevamenti  non  biologici,  quando
          non  siano  disponibili  animali  allevati  con  il  metodo
          biologico e a  condizione  che  il  rispettivo  periodo  di
          conversione sia applicato agli animali non biologici; 
              b) in caso di elevata mortalita' delle api a  causa  di
          problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza
          di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api
          non biologiche; 
              c) in caso di  perdita  della  produzione  foraggera  o
          d'imposizione di restrizioni, in particolare a  seguito  di
          condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di  malattie
          infettive, contaminazione con sostanze tossiche o  incendi,
          l'uso  di  mangimi  non  biologici  da  parte  di   singoli
          operatori, per un periodo di tempo limitato e in  una  zona
          determinata; 
              d) in caso di condizioni meteorologiche  eccezionali  e
          persistenti o di circostanze calamitose che impediscono  la
          produzione di nettare o di  melata,  l'alimentazione  delle
          api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici; 
              e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo
          da fissare conformemente all'allegato I B  del  regolamento
          (CE)  n.   606/2009   se   le   condizioni   meteorologiche
          eccezionali di  una  determinata  campagna  deteriorano  la
          situazione sanitaria delle uve biologiche in una data  zona
          geografica a causa di gravi attacchi batterici  o  micotici
          che obbligano il vinificatore  a  usare  una  quantita'  di
          anidride  solforosa  superiore  agli  anni  precedenti  per
          ottenere un prodotto finito comparabile; 
              f)  in  caso  di  elevata  mortalita'   degli   animali
          d'acquacoltura dovuta alle  circostanze  elencate  all'art.
          57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del  regolamento  (UE)
          n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (87), il
          rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con
          animali di acquacoltura non  biologici,  quando  non  siano
          disponibili animali allevati con il metodo  biologico  e  a
          condizione che almeno gli ultimi due  terzi  del  ciclo  di
          produzione si svolgano in regime di produzione biologica. 
              Previa  approvazione   dell'autorita'   competente,   i
          singoli operatori conservano i documenti giustificativi del
          ricorso alle deroghe di cui  sopra.  Gli  Stati  membri  si
          informano reciprocamente  e  informano  la  Commissione  in
          merito alle deroghe  concesse  a  norma  del  primo  comma,
          lettere c) ed e).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 27 luglio
          2000, n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
          diritti del contribuente),  come  modificato  dal  presente
          articolo: 
              «Art. 9 (Rimessione in termini). - 1. Il Ministro delle
          finanze,  con  decreto   da   pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale, rimette in termini i  contribuenti  interessati,
          nel caso in  cui  il  tempestivo  adempimento  di  obblighi
          tributari e' impedito da cause di forza  maggiore.  Qualora
          la rimessione in termini concerna il versamento di tributi,
          il decreto  e'  adottato  dal  Ministro  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica. 
              2. Con  proprio  decreto  il  Ministro  delle  finanze,
          sentito il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica , puo' sospendere o  differire  il
          termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
          dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed
          imprevedibili. 
              2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o
          differiti,  ai  sensi   del   comma   2,   avviene,   senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
          1, comma 430, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  I
          versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
          al predetto fondo. 
              2-ter. (Abrogato).». 
              - Il testo dei commi da 12  a  12-quater  dell'art.  17
          della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle  Note
          all'art. 45. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art.  11
          del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari): 
              «Art. 11 (Prestazioni). - (Omissis). 
              7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
          individuale maturata: 
              a) in qualsiasi momento, per un importo  non  superiore
          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'
          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 
              b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo  non
          superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima  casa
          di abitazione per se' o per i figli, documentato  con  atto
          notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di  cui
          alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art.  3  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla  prima
          casa  di  abitazione,  documentati  come   previsto   dalla
          normativa stabilita ai sensi dell'art. 1,  comma  3,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.  Sull'importo  erogato,  al
          netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si  applica
          una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; 
              c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo  non
          superiore al 30 per cento,  per  ulteriori  esigenze  degli
          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
              d) le ritenute di cui alle lettere a),  b)  e  c)  sono
          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le
          anticipazioni. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 201
          del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art.  7
          del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189
          (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto livello di tutela della salute): 
              «Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti
          del tabacco,  misure  di  prevenzione  per  contrastare  la
          ludopatia e per l'attivita'  sportiva  non  agonistica).  -
          (Omissis). 
              11. Al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
          che  praticano  un'attivita'  sportiva  non  agonistica   o
          amatoriale il Ministro della salute, con  proprio  decreto,
          adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo  e
          allo sport, dispone garanzie sanitarie  mediante  l'obbligo
          di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
          l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
          la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia
          professionistiche che dilettantistiche,  di  defibrillatori
          semiautomatici   e   di   eventuali    altri    dispositivi
          salvavita.».