Art. 48 
 
                    Rifiuti ammessi in discarica 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri tecnici da applicare  per  stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini». 
 
          Note all'art. 48: 
              Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
          13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione   della   direttiva
          1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003,  n.  59,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica. - 1.  I  rifiuti
          possono   essere   collocati   in   discarica   solo   dopo
          trattamento. Tale disposizione non si applica: 
              a)  ai  rifiuti  inerti  il  cui  trattamento  non  sia
          tecnicamente fattibile; 
              b) ai rifiuti il cui trattamento  non  contribuisce  al
          raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, riducendo
          la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute  umana  e
          l'ambiente,  e  non  risulta  indispensabile  ai  fini  del
          rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  normativa   vigente.
          L'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale individua, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  i  criteri
          tecnici da applicare per stabilire  quando  il  trattamento
          non e' necessario ai predetti fini. 
              2. Nelle discariche per rifiuti inerti  possono  essere
          ammessi esclusivamente i rifiuti inerti  che  soddisfano  i
          criteri della normativa vigente. 
              3.  Nelle  discariche  per  i  rifiuti  non  pericolosi
          possono essere ammessi i seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti urbani; 
              b) rifiuti non pericolosi di  qualsiasi  altra  origine
          che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti
          dalla normativa vigente; 
              c)  rifiuti  pericolosi  stabili  e  non  reattivi  che
          soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto  di
          cui al comma 5. 
              4. Nelle  discariche  per  rifiuti  pericolosi  possono
          essere ammessi solo rifiuti  pericolosi  che  soddisfano  i
          criteri fissati dalla normativa vigente. 
              5. I criteri di ammissione in discarica  sono  definiti
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome."