Art. 48 
 
                      Modifiche all'articolo 62 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «l'Anagrafe nazionale della  popolazione
residente (ANPR)» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANPR»; 
    b)  al  comma  3  le  parole:  «dell'Anagrafe   nazionale»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Anagrafe stessa»; 
    c) al comma 6, lettera a), la parola: «58»  e'  sostituita  dalla
seguente: «50». 
 
          Note all'art. 48: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR) 
              1.  E'  istituita  presso  il  Ministero   dell'interno
          l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
          dell'articolo 60, che subentra all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  quinto   comma
          dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,
          recante  «Ordinamento  delle  anagrafi  della   popolazione
          residente»  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  «Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole tecniche di cui all'articolo  51.  I  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'
          dei dati, degli atti e degli strumenti per  lo  svolgimento
          delle funzioni di competenza statale attribuite al  sindaco
          ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
          di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
          dell'Anagrafe stessa, il  comune  puo'  utilizzare  i  dati
          anagrafici     eventualmente     conservati     localmente,
          costantemente  allineati  con   l'ANPR.   L'ANPR   consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
          n. 223, anche in modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
          presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che
          viene  integrata  con  gli  ulteriori  dati  a   tal   fine
          necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati  di  cui  all'articolo  74  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          compatibile con  il  sistema  di  trasmissione  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010.»