Art. 48 
 
 
          Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP 
 
  1. Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla  tipologia,
alle capacita' materiali e alle chiusure dei  contenitori  nei  quali
sono  confezionati  i  vini  a  DO  sono  stabilite  dalla  normativa
dell'Unione europea e dal decreto del Ministro  di  cui  all'articolo
43, comma 1, in conformita' al presente articolo. 
  2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio,  e'
riservata  ai  vini  spumanti,  salve  deroghe   giustificate   dalla
tradizione per  i  vini  frizzanti  e  che  comportino  comunque  una
differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e  frizzanti
della stessa origine. 
  3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in  ambito  nazionale
al confezionamento della categoria «vino frizzante» e della categoria
«mosto di uve parzialmente fermentato»,  cosi'  come  definite  dalla
normativa dell'Unione europea, recanti una DOP o una  IGP.  Per  tali
categorie e' consentito  l'uso  del  tappo  «a  fungo»,  qualora  sia
previsto dagli specifici disciplinari di produzione  e  a  condizione
che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo»  non  superi
l'altezza di 7 centimetri.  Gli  specifici  disciplinari  DOP  e  IGP
possono stabilire disposizioni piu' restrittive. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di  evitare  ogni  possibile
confusione con le categorie «spumanti»,  nell'etichetta,  nell'ambito
della  descrizione  delle  indicazioni  obbligatorie,   deve   essere
riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5  millimetri
di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo. 
  5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e  il
mosto di uve parzialmente fermentato, che non recano una  DOP  o  una
IGP, devono essere confezionati utilizzando  le  chiusure  consentite
dalla vigente normativa in materia  con  l'esclusione  del  tappo  «a
fungo». In tale ambito e' consentito un sistema di  ancoraggio  degli
altri sistemi di tappatura. 
  6. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in
altri contenitori di capacita'  non  superiore  a  sei  litri,  salve
diverse disposizioni  degli  specifici  disciplinari  di  produzione,
muniti, a  cura  delle  imprese  imbottigliatrici,  di  uno  speciale
contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato
o da tipografie  autorizzate,  applicato  in  modo  da  impedirne  il
riutilizzo. Esso e' fornito di un'indicazione di serie e di un numero
di identificazione. 
  7. Il contrassegno di cui al comma 6 e'  utilizzato  anche  per  il
confezionamento dei vini a DOC. Per  tali  vini,  in  alternativa  al
contrassegno,  e'  consentito  l'utilizzo   del   lotto,   ai   sensi
dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013  in  applicazione
della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  13  dicembre   2011,   attribuito   alla   partita   certificata
dall'impresa imbottigliatrice e  comunicato  dalla  medesima  impresa
all'organismo titolare del piano dei controlli. 
  8. I consorzi di tutela di cui  all'articolo  41,  oppure  in  loro
assenza le regioni,  sentita  la  filiera  vitivinicola  interessata,
decidono se avvalersi della facolta' di utilizzo del lotto di cui  al
comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema
telematico di controllo  e  tracciabilita'  alternativo  per  i  vini
confezionati a DOC e IGT, secondo modalita' da definire  nel  decreto
di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro,  su  ogni
contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri
sistemi informatici equivalenti,  renda  possibile  l'identificazione
univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato. 
  9. Con decreto del Ministro sono stabilite le  caratteristiche,  le
diciture  nonche'  le  modalita'  per  la  fabbricazione,  l'uso,  la
distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con
la medesima procedura sono stabilite le  caratteristiche  nonche'  le
modalita' applicative  dei  sistemi  di  controllo  e  tracciabilita'
alternativi individuati al comma 8. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  118  del  regolamento
          (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
          mercati dei prodotti agricoli e che  abroga  i  regolamenti
          (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)
          n.  1234/2007  del  Consiglio,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: 
              «Art. 118 - (Applicabilita' delle regole  orizzontali).
          Salvo ove altrimenti  disposto  dal  presente  regolamento,
          all'etichettatura e  alla  presentazione  si  applicano  la
          direttiva  89/396/CEE  del  Consiglio  (39),  la  direttiva
          2000/13/CE, la direttiva 2007/45/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  (40),  la  direttiva  2008/95/CE  e   il
          regolamento (UE) n. 1169/2011. 
              L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11,
          13, 15 e  16  dell'allegato  VII,  parte  II,  puo'  essere
          completata da indicazioni diverse da  quelle  previste  dal
          presente regolamento soltanto ove  soddisfino  i  requisiti
          della  direttiva  2000/13/CE  o  del  regolamento  (UE)  n.
          1169/2011.». 
              - La direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle  diciture  o
          marche che consentono di identificare la partita alla quale
          appartiene una  derrata  alimentare,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 16 dicembre 2011, n.
          L 334.