Art. 48 
 
 
         Attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  l'attivita'  di
selezione, di prelievo, conservazione  e  distribuzione  di  cellule,
organi e tessuti e l'attivita' di  trapianto  di  cellule,  organi  e
tessuti in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° aprile  1999,
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.