Art. 48 
 
 
            Disposizioni sulla trasparenza amministrativa 
 
  1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, il  Presidente  ed  i
componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza
prendono visione dell'elenco dei  partecipanti  e  sottoscrivono  una
dichiarazione dalla quale risulti che tra  loro  e  i  candidati  non
sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'art.  51  del
codice di procedura civile. 
  2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
  3. Sono,  altresi',  determinati,  prima  dell'inizio  della  prova
orale, i quesiti da porre ai candidati. I  quesiti  sono  rivolti  ai
candidati   secondo   criteri   predeterminati    che    garantiscono
l'imparzialita' delle prove. 
  4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale, con le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 10 maggio 1994, n. 415. 
  5. La Direzione centrale per  le  risorse  umane  del  Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  per  assicurare  trasparenza  e   massima
conoscibilita' dell'azione amministrativa garantisce,  attraverso  la
pubblicazione sul sito  dei  verbali  delle  commissioni  di  cui  al
presente decreto, la  totale  accessibilita'  delle  informazioni  di
carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure
concorsuali.