Art. 48 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 59. Arrivi e partenze delle unita' da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso. 2. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.».
Note all'art. 48: - L'art. 59 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 59 (Arrivi e partenze delle unita' da diporto». - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, come modificato dall'art. 57 del presente decreto legislativo: «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».