Art. 49-quinquies. 
                      (( Istruttore di vela )) 
 
  ((1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela. 
  2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non  continuativo,  a  persone  singole  e  a
gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in  tutte  le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo  di  unita',  in
mare, nei laghi e nelle acque interne. 
  3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela  e'  riservato
ai soggetti iscritti in  un  apposito  elenco  nazionale  tenuto  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  3  e'  subordinata  al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di  un  diritto
commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti per la gestione del predetto elenco. 
  5.  L'ammontare  del  diritto  di  cui  al  comma  4  e'  stabilito
annualmente con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei  diritti  di  cui  al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 3. 
  7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti  istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione
italiana vela e della Lega navale  italiana  e  dei  Comuni  nel  cui
territorio sono presenti centri velici.))