Art. 49-septies. 
                        (( Scuole nautiche )) 
 
  ((1. Le scuole per  l'educazione  marinaresca,  l'istruzione  e  la
formazione dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. 
  2. Le scuole nautiche sono soggette a  vigilanza  amministrativa  e
tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in  cui  hanno  la
sede principale. 
  3. I compiti delle province o delle  citta'  metropolitane  o  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza  amministrativa  sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive  emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le  societa'  ed  enti  possono
presentare l'apposita segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
per la gestione  di  una  scuola  nautica  alla  Provincia  o  Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Il
titolare deve avere la  proprieta'  e  gestione  diretta,  personale,
esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche'  la  gestione  diretta
dei beni patrimoniali  della  scuola  nautica,  rispondendo  del  suo
regolare funzionamento nei confronti dell'autorita'  competente;  nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita'  di
scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato  il  possesso  di
tutti  i  requisiti  prescritti,   ad   eccezione   della   capacita'
finanziaria che deve essere dimostrata per  una  sola  sede,  e  deve
essere  preposto  un  responsabile  didattico,  in   organico   quale
dipendente o  collaboratore  familiare  ovvero  anche,  nel  caso  di
societa' di persone o di  capitali,  quale  rispettivamente  socio  o
amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma  6,
ad eccezione della capacita' finanziaria. 
  5.  Gli  istituti  tecnici  del  settore   tecnologico,   indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo,  opzioni
conduzione del mezzo navale  e  di  impianti  e  apparati  marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti
alla   vigilanza   amministrativa    e    tecnica    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che emana  apposite
direttive nelle materie di cui  ai  commi  4  e  14  ed  effettua  le
verifiche di cui al comma 10. 
  6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al  comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto  gli  anni
ventuno e siano in possesso di  adeguata  capacita'  finanziaria,  di
diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attivita'  di
insegnamento di cui al comma 7  con  almeno  un'esperienza  biennale,
maturata negli ultimi cinque anni,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le
persone giuridiche i  requisiti  richiesti  dal  presente  comma,  ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 
  7. Possono svolgere attivita'  di  insegnamento  presso  le  scuole
nautiche i soggetti in possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di  capitano
del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali  superiori  del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie  di  porto  che  hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni,  coloro  che  hanno
conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma
5.  L'attivita'  di  insegnamento  della  tecnica   di   base   della
navigazione  a  vela  e'  svolta  dall'istruttore  di  vela  di   cui
all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti  non  devono  essere  stati
dichiarati delinquenti abituali,  professionali  o  per  tendenza  ed
essere sottoposti a misure amministrative di  sicurezza  personali  o
alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a  una  pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non  siano  intervenuti
provvedimenti di riabilitazione. 
  8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere presentata  da
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,  professionali
o  per  tendenza  e  da  coloro  che   sono   sottoposti   a   misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  e
non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a  tre
anni,   salvo   che   non   siano   intervenuti   provvedimenti    di
riabilitazione. 
  9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita'  di  formazione  dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche  di
una o piu' categorie  previste,  possedere  un'adeguata  attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di  cui  al  comma  7,
nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo  quanto  stabilito
dal regolamento di attuazione del presente codice. 
  10. Le province o le citta' metropolitane o le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  effettuano  le  verifiche  del  possesso  dei
requisiti prescritti da  parte  delle  scuole  nautiche  con  cadenza
almeno triennale. 
  11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da  uno
a tre mesi quando: 
    a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente; 
    b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti  o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti  di  cui
al comma 7; 
    c)  il  titolare  non  ottempera  alle  disposizioni  date  dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento  della  scuola
nautica. 
  12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando: 
    a) sono  venuti  meno  i  requisiti  morali  del  titolare  e  la
capacita' finanziaria; 
    b) viene meno l'attrezzatura tecnica o  l'attrezzatura  didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto  di  cui  al
comma 9; 
    c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti  di  sospensione
in un quinquennio. 
  13. Nel caso  in  cui  una  scuola  nautica  e'  gestita  senza  la
dichiarazione di  inizio  attivita'  o  i  requisiti  prescritti,  e'
prevista la chiusura della stessa  e  la  cessazione  della  relativa
attivita', ordinate dalle province o  dalle  citta'  metropolitane  o
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva  l'applicazione
delle eventuali sanzioni penali previste dalle  disposizioni  vigenti
in caso di esercizio abusivo  dell'attivita',  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica l'istruzione o la formazione
per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque,
a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni  dei  requisiti
previsti. Chiunque esercita  o  concorre  a  esercitare  abusivamente
l'attivita'  di  scuola  nautica   e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  14. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di  capacita'  finanziaria;  i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento  delle  verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni  sui  locali  e  sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento  degli
esami, nonche' la durata dei corsi;  i  programmi  di  esame  per  il
conseguimento della patente nautica. 
  15. Le scuole nautiche  nonche'  i  centri  di  istruzione  per  la
nautica di  cui  all'articolo  49-octies  presentano  le  domande  di
ammissione agli esami  per  i  propri  candidati  presso  l'autorita'
marittima o  l'ufficio  motorizzazione  civile  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui  giurisdizione  le  medesime
hanno la sede principale. 
  16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, competenti per territorio,  che  gli  esami  per  il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati  non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.  Le  spese  di
viaggio e di missione per i componenti  delle  commissioni  di  esame
sono a carico dei richiedenti. 
  17. Con il regolamento  di  attuazione  del  presente  codice  sono
stabilite le modalita' per  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.))