Art. 49.
                        Medicinali omeopatici

  1.  Il  presente  titolo non si applica ai medicinali omeopatici di
cui all'articolo 20.
  2.  Agli  altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica
con   le   limitazioni  derivanti  dall'articolo 39  della  direttiva
2001/83/CE.
 
          Nota all'art. 49:
              - Per la direttiva 2001/83/CE vedi note alle premesse.