Art. 49. Medicinali omeopatici 1. Il presente titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 20. 2. Agli altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con le limitazioni derivanti dall'articolo 39 della direttiva 2001/83/CE.
Nota all'art. 49: - Per la direttiva 2001/83/CE vedi note alle premesse.