Art. 49 
 
                         Commissario ad acta 
 
  1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
  2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario  «ad
acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna  di
tutti i beni, trattazioni e rapporti  in  capo  alle  Amministrazioni
individuate,  secondo  le  ordinarie  competenze,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri  la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
  3. L'onere per il compenso a saldo e  per  il  funzionamento  della
struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro  di
100.000  per  ciascuno  degli  anni  2012   e   2013,   grava   sulle
disponibilita'  della  contabilita'  speciale  3250,   intestata   al
commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.