Articolo 49 - Denuncia 1. Ognuna delle Parti ha facolta', in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Detta denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.