(Convenzione-art. 49)
  Articolo 49 - Denuncia 
 
  1. Ognuna  delle  Parti  ha  facolta',  in  qualsiasi  momento,  di
denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. Detta denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo
alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione
della notifica da parte del Segretario Generale.