Art. 49. 1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficolta' di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. 3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
Nota all'art. 49: - L'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato: "Art. 337. - Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero e' posto sotto la sorveglianza dell'autorita' sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali".