(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
1. La presente Convenzione entrera' in vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data  del  deposito  presso  il  Segretario  Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del  ventesimo  strumento  di
ratifica o di adesione. 
2.  Per  ciascuno  degli  Stati  che   ratificheranno   la   presente
Convenzione o che  vi  aderiranno  dopo  il  deposito  del  ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera' in vigore
il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo  Stato
del suo strumento di ratifica o di adesione.