Art. 49 
         Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto 
  1. Per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), b),  c),  d),
e),  f),  deve  essere  costituito  un  Collegio  dei  delegati  alla
sicurezza dell'impianto. 
  2. Il titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  tenuto  a
sottoporre  all'approvazione  dell'ANPA  la  composizione  di   detto
Collegio. 
  3. Il Collegio e' composto da almeno quattro membri prescelti fra i
tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il  funzionamento
dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto  qualificato  di  cui
all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni consultive, con  i  seguenti
compiti: 
  a)  esprimere  parere  preventivo  su  ogni  progetto  di  modifica
dell'impianto o di sue parti; 
  b) esprimere parere preventivo su ogni proposta  di  modifica  alle
procedure di esercizio dell'impianto; 
  c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove ed
operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto; 
  d)   rivedere   periodicamente   lo   svolgimento    dell'esercizio
dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente  ad  eventuali
raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione; 
  e)  elaborare  il  piano  di  emergenza  interna  dell'impianto   e
provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col comando
provinciale dei vigili del fuoco; 
  f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo  impianto
nella  adozione  delle  misure  che   si   rendono   necessarie   per
fronteggiare qualsiasi evento o  anormalita'  che  possa  far  temere
l'insorgere di un pericolo per la pubblica  incolumita'  o  di  danno
alle cose. 
  4. Nel caso previsto dalla lettera f)  assiste  alle  riunioni  del
Collegio di sicurezza dell'impianto  un  esperto  nucleare  designato
dall'ANPA;  negli  altri  casi  tale  esperto  ha  la   facolta'   di
intervenire alle riunioni. Alle riunioni del  Collegio  di  sicurezza
dell'impianto possono inoltre partecipare  funzionari  rappresentanti
delle amministrazioni interessate. 
  5. Tra  i  componenti  del  Collegio  di  sicurezza  devono  essere
designati  due  tecnici  incaricati  di  esplicare  le  funzioni   di
collegamento con le autorita' competenti per gli adempimenti relativi
allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.