Art. 49 
 
 
                    Chiavi di marcatura temporale 
 
  1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la
validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di
validazione temporale. 
  2. Al fine di limitare il numero di marche temporali  generate  con
la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono  sostituite
ed un nuovo certificato e' emesso, in relazione alla robustezza delle
chiavi crittografiche utilizzate,  dopo  non  piu'  di  tre  mesi  di
utilizzazione, indipendentemente dalla durata  del  loro  periodo  di
validita' e senza revocare il certificato corrispondente alla  chiave
precedentemente  in  uso.  Detto  periodo  e'  indicato  nel  manuale
operativo e, previa valutazione, ritenuto congruente dall'Agenzia. 
  3. Per la sottoscrizione  dei  certificati  relativi  a  chiavi  di
marcatura  temporale  sono  utilizzate   chiavi   di   certificazione
appositamente generate. 
  4. Le chiavi di certificazione e  di  marcatura  temporale  possono
essere generate  esclusivamente  in  presenza  dei  responsabili  dei
rispettivi servizi.