(( Art. 49-ter 
 
             Semplificazioni per i contratti pubblici )) 
 
  ((1. Per i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire  da  tre  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, la documentazione comprovante il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca
dati  di  cui  all'articolo  6-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo dell'articolo  6-bis  del  decreto
          legislativo  12-4-2006  n.  163,  "Codice   dei   contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive   2004/17/CE   e   2004/18/CE,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O.: 
              "Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
              1. Dal 1° gennaio 2013, la  documentazione  comprovante
          il  possesso   dei   requisiti   di   carattere   generale,
          tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario   per   la
          partecipazione alle  procedure  disciplinate  dal  presente
          Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati  nazionale  dei
          contratti   pubblici,    istituita    presso    l'Autorita'
          dall'articolo  62-bis   del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7
          del presente codice. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'
          stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la
          partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte  in
          relazione  ai  quali  e'  obbligatoria  l'inclusione  della
          documentazione nella Banca dati, nonche'  i  termini  e  le
          regole tecniche per l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
          consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
              3. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          verificano il possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1
          esclusivamente  tramite  la  Banca   dati   nazionale   dei
          contratti pubblici. Ove la disciplina di gara  richieda  il
          possesso  di  requisiti  economico  finanziari  o   tecnico
          organizzativi  diversi  da  quelli  di  cui   e'   prevista
          l'inclusione nella Banca dati ai  sensi  del  comma  2,  il
          possesso di tali requisiti  e'  verificato  dalle  stazioni
          appaltanti  mediante  l'applicazione   delle   disposizioni
          previste dal presente  codice  e  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 5 in materia  di  verifica  del  possesso  dei
          requisiti. 
              4. A tal  fine,  i  soggetti  pubblici  e  privati  che
          detengono i dati e la documentazione relativi ai  requisiti
          di cui al comma 1 sono tenuti  a  metterli  a  disposizione
          dell'Autorita' entro  i  termini  e  secondo  le  modalita'
          previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
          gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i
          dati  di  cui  al  comma  1,  contenuti  nella  Banca  dati
          nazionale dei contratti pubblici. 
              5. Fino alla data  di  cui  al  comma  1,  le  stazioni
          appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il  possesso
          dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa
          vigente. 
              6. Per i dati scambiati a  fini  istituzionali  con  la
          banca  dati  unitaria   delle   amministrazioni   pubbliche
          istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente."