Art. 49 
 
 
                 Disciplina transitoria per l'esame 
 
  1. Per i primi due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge   l'esame   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove
scritte e le prove orali, sia per quanto  riguarda  le  modalita'  di
esame, secondo le norme previgenti.