Art. 49 Riaccertamento straordinario residui 1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a). c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale; d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.
Riferimenti normativi - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, reca "Legge di contabilita' e finanza pubblica". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 275, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.": "Art. 275. L'accertamento delle somme da iscriversi come residuo nel conto consuntivo e' fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'articolo 53 della legge. Tale dimostrazione deve indicare distintamente: a) le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati; b) le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti; c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali; d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non e' consentito il trasporto nonche' quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non e' stato disposto il relativo pagamento; e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonche' ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra; f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma, della legge. La dimostrazione sara' corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessita' di conservare la differenza in bilancio. Per singole partite la Corte dei conti puo' inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro. Per le spese di cui sia gia' stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto residui, puo' negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: "Art. 34. (Impegni) 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. 4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilita' con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. 5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali e' consentita l'imputazione in conto residui. 6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.".