Art. 49 
 
Disposizioni in materia di informatizzazione del processo  tributario
e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato. 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 16, comma 1-bis,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole:
«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol
ricevere le comunicazioni.»; 
    b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  ovvero  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  posta
elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le
comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria.». 
  2. All'art. 248 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio  e
anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio  eletto  o,
nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso
l'ufficio.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 16. - Comunicazioni e notificazioni. 
              1. Le comunicazioni sono fatte  mediante  avviso  della
          segreteria della  commissione  tributaria  consegnato  alle
          parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
          a  mezzo  del  servizio  postale  in  plico   senza   busta
          raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non  sono
          apposti segni o indicazioni dai quali  possa  desumersi  il
          contenuto dell'avviso.  Le  comunicazioni  all'ufficio  del
          Ministero delle finanze ed all'ente locale  possono  essere
          fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
          uno dei quali, immediatamente  datato  e  sottoscritto  per
          ricevuta, e' restituito alla segreteria  della  commissione
          tributaria.  La  segreteria  puo'   anche   richiedere   la
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 
              1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche  mediante
          l'utilizzo della posta elettronica  certificata,  ai  sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai  sensi
          dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo.  L'indirizzo
          di posta elettronica  certificata  del  difensore  o  delle
          parti e' indicato nel ricorso o nel primo  atto  difensivo;
          nei  procedimenti  nei  quali  la  parte  sta  in  giudizio
          personalmente e il relativo indirizzo di posta  elettronica
          certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo'
          indicare l'indirizzo di posta al  quale  vuol  ricevere  le
          comunicazioni. 
              2. Le notificazioni sono fatte secondo le  norme  degli
          articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo  quanto  disposto
          dall' art. 17. 
              3.  Le  notificazioni  possono   essere   fatte   anche
          direttamente  a  mezzo  del   servizio   postale   mediante
          spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con
          avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero  delle  finanze
          ed   all'   ente   locale   mediante   consegna   dell'atto
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
              4. L' ufficio del Ministero delle  finanze  e  l'  ente
          locale provvedono alle  notificazioni  anche  a  mezzo  del
          messo comunale o di messo autorizzato  dall'amministrazione
          finanziaria, con l' osservanza delle disposizioni di cui al
          comma 2. 
              5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo  del
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto." 
              "Art. 17. - Luogo delle comunicazioni e notificazioni. 
              1. Le comunicazioni  e  le  notificazioni  sono  fatte,
          salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto  o,
          in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata  dalla
          parte all' atto della  sua  costituzione  in  giudizio.  Le
          variazioni del domicilio o della  residenza  o  della  sede
          hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in  cui
          sia stata notificata alla segreteria  della  commissione  e
          alle parti costituite la denuncia di variazione. 
              2. L'indicazione della residenza  o  della  sede  e  l'
          elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi
          gradi del processo. 
              3.  Se   mancano   l'elezione   di   domicilio   o   la
          dichiarazione della residenza o della sede  nel  territorio
          dello Stato  o  se  per  la  loro  assoluta  incertezza  la
          notificazione  o  la  comunicazione  degli  atti   non   e'
          possibile, questi sono comunicati o  notificati  presso  la
          segreteria della commissione. 
              3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
          posta elettronica certificata ovvero  di  mancata  consegna
          del messaggio di posta elettronica  certificata  per  cause
          imputabili al destinatario, le comunicazioni sono  eseguite
          esclusivamente  mediante  deposito  in   segreteria   della
          Commissione tributaria.". 
              Si riporta il testo dell'art. 248  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 248. - Invito al pagamento. 
              1. Nei casi di cui all'art. 16, entro trenta giorni dal
          deposito  dell'atto  cui  si   collega   il   pagamento   o
          l'integrazione  del  contributo,  l'ufficio  notifica  alla
          parte, ai sensi  dell'art.  137  del  codice  di  procedura
          civile, l'invito al pagamento  dell'importo  dovuto,  quale
          risulta dal raffronto tra  il  valore  della  causa  ed  il
          corrispondente  scaglione  dell'art.   13,   con   espressa
          avvertenza che si procedera' ad  iscrizione  a  ruolo,  con
          addebito degli interessi  al  saggio  legale,  in  caso  di
          mancato pagamento entro un mese. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e'  notificato,  a
          cura  dell'ufficio  e  anche  tramite   posta   elettronica
          certificata nel domicilio eletto o,  nel  caso  di  mancata
          elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio. 
              3. Nell'invito sono indicati il termine e le  modalita'
          per il pagamento ed e' richiesto al debitore di  depositare
          la ricevuta di versamento entro dieci giorni  dall'avvenuto
          pagamento.".