Art. 49 Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»; c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»; d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
Note all'art. 49: - si riporta il testo dell'articolo 63 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 63 (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. 2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. 3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. (abrogati).»