Art. 49 
 
 
                  Donazione di cellule riproduttive 
 
  1. Il Servizio sanitario  nazionale  garantisce  la  selezione  dei
donatori  di  cellule  riproduttive  e   l'attivita'   di   prelievo,
conservazione e distribuzione delle cellule, in conformita' a  quanto
previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla  direttiva
2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che  si
sottopongono  alle  procedure  di   procreazione   medico   assistita
eterologa contribuiscono  ai  costi  delle  attivita',  nella  misura
fissata dalle regioni e dalle province autonome.