Art. 49 
 
 
      (Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa') 
 
  1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle
infrastrutture attraverso la  programmazione,  la  progettazione,  la
realizzazione e  la  gestione  integrata  delle  reti  ferroviarie  e
stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A.  sviluppa  le  opportune
sinergie  con  il  gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  anche  attraverso
appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra  l'altro,
un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10  per  cento
rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento
nel 2018. 
  2.  Al  fine  di  realizzare   una   proficua   allocazione   delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  in  ambiti   industriali   omogenei,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  provvedere   al
trasferimento, nel rispetto della disciplina  dell'Unione  europea  e
delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello  Stato  Italiane
S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento  di  capitale  di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in  natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo corrispondente  al
patrimonio  netto  di  ANAS  S.p.A.  risultante  da  una   situazione
patrimoniale  approvata  dal  Consiglio  di   amministrazione   della
societa' e riferita ad una data non  anteriore  a  quattro  mesi  dal
conferimento.  Pertanto,  all'operazione  di  trasferimento  non   si
applicano  gli  articoli   2343,   2343-ter,   2343-quater,   nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli  atti  e  le  operazioni
posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale,  diretta  e
indiretta e da tasse. 
  3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato  senza
effetti negativi sui saldi di  finanza  pubblica  rilevanti  ai  fini
degli impegni assunti in sede europea ed e' subordinato alle seguenti
condizioni: 
  a) perfezionamento del Contratto  di  Programma  2016/2020  tra  lo
Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) acquisizione di una perizia giurata  di  stima  da  cui  risulti
l'adeguatezza  dei  fondi  stanziati   nel   bilancio   ANAS,   anche
considerato quanto disposto dal  comma  5,  rispetto  al  valore  del
contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato
da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una  terna  di
esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad
ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le  licenze,  i  nulla
osta  e  tutti  gli  altri  provvedimenti   amministrativi   comunque
denominati. 
  5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS  S.p.A.,  qualsiasi  deliberazione  o  atto  avente  ad
oggetto il trasferimento  di  ANAS  S.p.A.  o  operazioni  societarie
straordinarie sul capitale della societa' e'  oggetto  di  preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze  d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Alla data di trasferimento della partecipazione  detenuta  dallo
Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, al terzo periodo  dopo  le  parole:  "successive
modifiche" le parole: "dello statuto o" sono soppresse e il  comma  6
del medesimo articolo 7 e' abrogato. 
  7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e  2019,  nei
limiti delle risorse di cui al  comma  8,  a  definire,  mediante  la
sottoscrizione  di  accordi  bonari  e/o  transazioni  giudiziali   e
stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti
dall'iscrizione di riserve o da richieste  di  risarcimento,  laddove
sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli  205  e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le  modalita'
ivi previste,  previa  valutazione  della  convenienza  economica  di
ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche'  apposita
preventiva informativa all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le  delibere
CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed  eccedenti  il
fabbisogno risultante dalla realizzazione  degli  interventi  di  cui
alle predette delibere, nel limite  complessivo  di  700  milioni  di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in  perenzione,
alle finalita' di cui al  comma  precedente.  Il  CIPE  individua  le
risorse annuali effettivamente disponibili  in  relazione  al  quadro
aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalita',
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
  9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  i  commi
115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati. 
  10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il  comma
5 e' abrogato. 
  11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non  si
applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal  trasferimento  di  cui  al
comma  2,  le  norme  di  contenimento  della  spesa  previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
un importo corrispondente ai  risparmi  conseguenti  all'applicazione
delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo  1,  comma
506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
  12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma  ANAS
2016-2020, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  870,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5%
delle  risorse  complessivamente  finalizzate  al   contratto   dalla
medesima legge n. 208 del 2015, ad  effettuare  la  progettazione  di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%, per attivita'  di
manutenzione  straordinaria  della  rete   stradale   nazionale.   Le
attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  devono  essere
distintamente indicate nel Contratto  di  programma  2016-2020  e  le
relative  spese  sostenute  devono  essere  rendicontate  secondo  le
modalita' del "Fondo Unico  ANAS",  come  definite  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.