Art. 49 
 
 
                 Estinzione o scioglimento dell'ente 
 
  1.  L'ufficio  del  registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore
accerta,  anche  d'ufficio,  l'esistenza  di  una  delle   cause   di
estinzione o scioglimento  dell'ente  e  ne  da'  comunicazione  agli
amministratori e al presidente del tribunale ove  ha  sede  l'ufficio
del registro unico nazionale  presso  il  quale  l'ente  e'  iscritto
affinche'  provveda  ai  sensi  dell'articolo  11  e  seguenti  delle
disposizioni di attuazione del codice civile. 
  2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale
provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico
nazionale  del  Terzo  settore  per  la   conseguente   cancellazione
dell'ente dal Registro.