(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 48)
                              Art. 48. 
                      Permessi orari retribuiti 
            per particolari motivi personali o familiari 
 
    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concessi,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore; 
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro. 
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano   lo
svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 2, del  CCNL
del comparto Universita' del 16 ottobre 2008.